Adempimenti

Spese sanitarie sempre escluse dall’esterometro

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di Marcello Tarabusi

All’operatore sanitario italiano è vietata la trasmissione all’esterometro delle spese sanitarie sostenute da soggetti esteri, a tutela dei loro dati sensibili. È quanto emerge dalla risposta a interpello 327/2019 pubblicata ieri .

Come più volte ricordato sulle pagine del Sole 24 Ore e sul Quotidiano del Fisco, infatti, il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2018 ha dettato regole molto precise, vietando ogni trasmissione all’anagrafe tributaria di informazioni sanitarie personali che consentirebbero elaborazioni massive di dati sensibili. Il rispetto del Gdpr impone infatti che le esigenze fiscali siano contemperate con la privacy individuale: solo la trasmissione con il sistema della Tessera Sanitaria assicura tutele adeguate all’interessato, mentre la e-fattura via Sdi (Sistema di interscambio) non offre analoghe garanzie.

Il divieto di trasmissione di dati personali sanitari allo Sdi è esteso per l’anno 2019 a tutti gli operatori sanitari ed a tutte le prestazioni sanitarie rese ai cittadini italiani; era stato tuttavia sollevato un dubbio relativo alle spese sanitarie sostenute in Italia da persone fisiche non residenti o non stabilite nel territorio dello Stato, per le quali non è previsto generalmente l’invio al sistema Sdi o Ts, ma l’obbligo di trasmissione dei dati al cosiddetto esterometro.

L’Agenzia osserva che le informazioni da comunicare con l’esterometro sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite Sdi e conclude, in modo ragionevole e condivisibile, che la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti ha quale naturale conseguenza il divieto all’invio di tali dati anche nell’ambito dell’esterometro.

Nel caso prospettato, dunque, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite Sdi né vanno comunicate tramite esterometro.

L’Agenzia non lo puntualizza, ma è sottinteso che sono sempre ammesse, in alternativa al documento fiscale analogico, altre modalità di fatturazione digitale che non transitino dall’Anagrafe tributaria/Sdi (ad esempio invio della fattura via email o in formato Pdf).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 327/2019

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