Spesometro all’ultima chiamata: fatture su carta comunicate dal prestatore
Con l’invio dello spesometro del secondo semestre 2018, in scadenza martedì 30 aprile, potremo dire addio a questo adempimento introdotto nel 2017 e sostituito dal 1° gennaio 2019 con l’esterometro (in scadenza la stessa data, relativamente ai primi tre mesi del 2019) e con le fatture elettroniche da inviare tramite il Sistema di interscambio. Il 30 aprile scadrà anche il pagamento, con F24 (codice tributo 2501), dell’imposta di bollo da due euro sulle fatture elettroniche (senza Iva per importi superiori a 77,47 euro) emesse nel 2018 per obbligo (ad esempio, B2G e subappalto) o per facoltà (per esempio, B2B) e per l’imposta di bollo sui libri e registri tenuti e archiviati con modalità informatica nel 2018.
Niente spesometro passivo
Le fatture datate 2018 e ricevute su carta dal cessionario/committente nel 2019 non devono essere inserite da quest’ultimo nello spesometro del secondo semestre 2018. Queste fatture, invece, devono rientrare nello spesometro del cedente/prestatore. Invece, si ritiene che il cessionario/committente debba indicare nell’ultimo spesometro del 2018 le fatture ricevute su carta e registrate a dicembre 2018, anche se nel 2019 ha ricevuto le stesse fatture (con le stesse date del 2018) in formato xml tramite lo Sdi.
Servizi generici
Le fatture emesse per i servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere inserite nello spesometro con il codice natura N2, non soggetti a Iva (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4), mentre quelle per servizi resi a soggetti Ue hanno natura N6, inversione contabile, perché anche se entrambi le operazioni sono non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale (articolo 7-ter del Dpr 633/72, risposta alla Faq del 2 ottobre 2017, nel portale «Fatture e corrispettivi»), per i servizi resi a soggetti extra-Ue in fattura va riportata l’annotazione operazione non soggetta, mentre per quelli verso soggetti Ue va riportata l’annotazione inversione contabile (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, del Dpr 633/1972).
Forfettari e minimi
I forfettari e i minimi sono esclusi dall’invio del nuovo spesometro (circolari 7 febbraio 2017, n. 1/E, e 7 aprile 2017, n. 8/E, risposta 12.3). Chi riceve una fattura da uno di questi soggetti, invece, deve registrarla nei registri Iva acquisti (circolare 13/08, risposta 3.6) e inviare i relativi dati all’interno dello spesometro, con natura N2 (non soggette o fuori campo Iva).
Cessioni di denaro
Lo stesso codice natura N2 va utilizzato per le cessioni aventi ad oggetto denaro, che sono fuori campo Iva, in base all’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/72, ma solo se è stata emessa la fattura.
Documenti diversi
Le operazioni non documentate da fattura, nota di accredito o bolla doganale, come ad esempio le schede carburanti, le spese postali, gli F24, le ricevute di pagamento dei bolli auto e delle assicurazioni, non vanno inseriti nello spesometro.
Nota di accredito ai soli fini Iva
Se per le note di variazione rilevanti ai soli fini dell’Iva (articolo 26, comma 2, del Dpr 633/72; circolare 77/00, paragrafo 3) non si riesce a recuperare il valore dell’aliquota corretta che ha determinato la variazione, va indicato il valore 99 in corrispondenza dell’elemento aliquota.