Imposte

Spesometro annuale, le (troppe) incognite da chiarire prima dell’invio

di Raffaele Rizzardi

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel 2017 vedrà come prima scadenza il 16 settembre, sia nel caso di trasmissione per obbligo che per opzione.

Per iniziare ad organizzare e a caricare i dati, l’agenzia delle Entrate ha già attivato nel proprio sito internet una sezione denominata «Fatture e corrispettivi».
Ma non si deve dimenticare che tra meno di un mese bisogna ancora spedire l’ultimo “spesometro” annuale: le scadenze sono infatti del 10 aprile per i contribuenti mensili e del 20 aprile per quelli trimestrali.

Lo spesometro 2016 può essere presentato in forma analitica, cioè fattura per fattura, o per sommatoria relativa a ciascuna controparte (“dati aggregati”), sintetizzando poi i totali delle distinte riepilogative delle fatture di importo non superiore a 300 euro, ove la registrazione sia stata attuata con questa modalità.


In merito allo spesometro, il sito internet dell’Agenzia delle entrate riporta la seguente precisazione: «Con il provvedimento del 31 marzo 2015 è stato stabilito che:
• le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2 della Legge 196/2009) e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014;
• commercianti al dettaglio e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2014.
Questa informazione andava ovviamente aggiornata con il provvedimento relativo al 2015, che reca la data del 6 aprile 2016, ma il vero problema è che ad oggi non risulta ancora adottato un analogo provvedimento di esonero per lo spesometro ora in scadenza.
Sempre a proposito di questo spesometro, la pagina internet richiama ancora la separata indicazione nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list, così come la pagina specifica nel sito dell’Agenzia afferma che questa comunicazione sarebbe ancora dovuta ancora per il 2016, richiamando l’articolo 4, comma 4, lettera d) del Dl 193.

Ma il successivo comma 5 dispone che l’elenco black list è soppresso già per le comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 (cioè il 2016, in quanto l’Iva e questo elenco vanno ad anno solare) e successivi.


Ciò non significa che l’amministrazione finanziaria non potrà più monitorare le operazioni intercorse con Paesi sospetti. Lo spesometro ordinario ha infatti una serie di quadri relativi alle operazioni con soggetti non residenti, ove si deve indicare il codice dello Stato di controparte. L’agenzia delle Entrate, disponendo dei dati completi di tutte le operazioni con l’estero, potrà selezionare i Paesi che presentano i maggiori rischi ed eseguire le verifiche per chi ha rapporti anomali. Oltre a tutto l’appartenenza ad una situazione black list si fondava su due elenchi che non avevano nessuna logica rispetto alle operazioni commerciali, un decreto del 1999 che riguarda la presunzione di non trasferimento della residenza per le persone fisiche e quello del 2001 sui Paesi ove opera la disciplina Cfc. Quest’ultimo elenco non ha più valore legale in funzione del nuovo articolo 167 del Tuir, così come non opera più l’elenco del 2002 che individuava i Paesi sospetti per le operazioni commerciali e finanziarie, in base ai commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del Tuir: tutta questa normativa è stata infatti abrogata.


Vista la scadenza “bruciante” del vecchio spesometro, si rende necessario che l’amministrazione finanziaria rinnovi tempestivamente il provvedimento di esonero per le operazioni del 2016 (fatture dei dettaglianti sino a 3.000 euro più Iva e operazioni delle pubbliche amministrazione) e faccia il punto sulle modifiche normative che si sono succedute alla fine dello scorso anno, anche per quanto riguarda la soppressione dell’elenco separato per i rapporti con i Paesi che chiamavamo black list.

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