Spesometro, conto alla rovescia per l’invio dei dati
Appuntamento al 1° ottobre, essendo il 30 settembre una domenica, per i contribuenti che hanno tacitamente “optato” per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative alle operazioni effettuate ai fini Iva nel primo semestre 2018.
Il termine è valido sia per il nuovo spesometro, ossia la comunicazione dei dati obbligatoria (articolo 21 del Dl 78/2010), che per la trasmissione telematica opzionale dei dati fattura, più comunemente conosciuta come «spesometro opzionale» (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), nella versione della norma ante modifiche recate dalla legge di Bilancio 2018 la quale ancora prevedeva tale adempimento, di fatto abrogandolo dal 2019 quando l’adempimento sarà sostituito da un “prelievo” di dati automatico operato direttamente dal Sistema di interscambio (Sdi).
Entrambi gli adempimenti sono da sempre stati parificati dall’agenzia delle Entrate, anche per quanto riguarda i termini di trasmissione dei dati, trattandosi di fatto della stessa comunicazione. Sul termine del 30 settembre la normativa di riferimento, il Dl 148/2017 prima e il Dl 87/2018) poi con le sue modifiche, ha sempre utilizzato la parola «facoltà» in luogo di «opzione» parlando dell’invio dei dati semestrali anziché trimestrale come inizialmente sancito. Ciò ha lasciato propendere per la validità e legittimità di un comportamento concludente del contribuente, senza necessità di operare una scelta espressa.
Tale facoltà è connessa a un’altra opportunità per il contribuente che effettui l’invio semestrale, quella di limitarsi alla trasmissione dei dati relativi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. Si segnala che il Dl 87/2018 ha stabilito una proroga del termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute riferibili al terzo trimestre dell’anno 2018: l’invio deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019 (precedentemente il termine era fissato al 30 novembre 2018).
Superato il 1° ottobre la sanzione amministrativa applicata è quella contenuta nell’articolo 11, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997 pari a 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Tale sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del Dlgs 472/1997, ossia le disposizioni sul cumulo giuridico.