Spesometro, la correzione sprint riduce la sanzione
Due euro di sanzione per ogni fattura omessa o errata fino a un massimo di mille euro per trimestre, con riduzione al 50% in caso di correzione entro quindici giorni dalla scadenza per l’invio. Così si possono riassumere le sanzioni previste in tema di comunicazione dei dati delle fatture, adempimento proprio in questi giorni oggetto di rinvio per quanto concerne la sua prima applicazione.
La scadenza per l’invio dei dati relativi al primo semestre 2017 ad oggi risulta essere stata rinviata, rispetto a quella originaria fissata al 18 settembre – in realtà il 16 settembre, ma cade di sabato – al 28 settembre. Vi sono, però, oggettive difficoltà, soprattutto di natura informatica, che potrebbero rendere non possibile, in taluni casi, il rispetto del predetto nuovo termine, pertanto è bene sapere che cosa accade in caso di mancato invio della comunicazione o di invio di dati errati o incompleti.
L’articolo 11 del Dlgs 471/1997, al comma 2-bis, stabilisce la sanzione di euro 2 per ogni fattura di cui dovesse essere omessa o errata, nei dati prescritti, la trasmissione ma con un limite massimo di euro mille per ogni trimestre solare. Non solo. Ove la trasmissione o la correzione dei dati avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista, allora la sanzione è ridotta alla metà, quindi un euro per fattura, con il limite massimo che viene riposizionato a 500 euro per trimestre.
Dando per assodato che la scadenza per l’invio dei dati del primo semestre 2017 resti fissata al 28 settembre, la riduzione a metà delle sanzioni può essere goduta, quindi, solo se l’invio dei dati omessi o non corretti avviene entro il 13 ottobre prossimo.
La risoluzione 104/E/2017 ha avuto modo di chiarire che, in ogni caso, avendo la sanzione natura amministrativo-tributaria, è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997. Per determinare, però, il corretto abbattimento delle sanzioni occorre avere riguardo a due parametri: quando avviene l’invio della omessa o corretta comunicazione e quando si effettua il versamento della sanzione
Se l’invio avviene, come detto, entro 15 giorni, allora nell’applicare la riduzione da ravvedimento occorre prendere a riferimento la sanzione ridotta a metà. Così, ad esempio, qualora la comunicazione venga inviata entro i 15 giorni successivi alla scadenza e la sanzione venga pagata entro i 90 giorni dalla scadenza stessa, spetterà una prima riduzione del 50% della sanzione e successivamente un abbattimento a 1/9 della stessa, per effetto dell’applicazione della lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97.
Se, invece, la comunicazione venga inviata dopo i 15 giorni ma, comunque, entro i 90 giorni e la sanzione pagata contestualmente, allora spetterà la riduzione a 1/9, ma della sanzione piena.
In altre parole, l’invio della omessa o errata comunicazione entro o dopo i 15 giorni determina la base su cui applicare la riduzione da ravvedimento che dipende, quest’ultima, da quando verrà pagata la sanzione.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware