Spesometro, doppio codice per le esportazioni extra Ue
La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) riguarda anche le operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi esteri, sia appartenenti all’Unione europea che extra Ue. A seconda della transazione realizzata cambiano le regole di fatturazione e, quindi, anche le informazioni da riportare nella comunicazione da presentare il prossimo 6 aprile con riferimento ai dati dell’ultimo semestre 2017.
Nel caso in cui il soggetto passivo Iva residente riceva una fattura da un operatore comunitario per un acquisto di beni o una prestazione di servizi ricevuta, deve provvedere a integrarla indicando l’imposta dovuta tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Nonostante, gli adempimenti Iva richiedano la registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, ai fini dello spesometro, il soggetto residente deve indicare la fattura unicamente tra le fatture ricevute al blocco Dati relativi alle fatture ricevute (Dtr)
Nel dettaglio, nella sezione Dati Fattura, nel campo Tipo Documento, si riporta il codice TD10 se si tratta di un acquisto di beni o il codice TD11 nel caso di servizi; poi, si compilano i campi Imponibile Importo e Dati Iva, indicando per quest’ultimo l’imposta e l’aliquota applicabile. Infine, nel campo Natura si deve utilizzare il codice N6. Qualora, invece, il soggetto residente sia il fornitore, l’operazione, sia nel caso di cessione di beni che di prestazioni di servizi, è solitamente imponibile nel Paese Ue di residenza del cliente, cosicché la fattura emessa non contiene l’imposta, ma l’annotazione che si tratta di un’operazione soggetta a inversione contabile. Relativamente alla comunicazione, nel blocco Dati relativi alle fatture emesse (Dte), si utilizza il codice TD01 nel campo Tipo Documento e, a differenza del caso sopra analizzato, il campo Dati Iva non deve essere compilato.
Nello stesso blocco (Dte), vanno indicate anche le fatture emesse con riferimento alle esportazioni e alle prestazioni di servizi rese a un soggetto extraUe (da riportare con il codice TD01). Nella sezione relativa ai dati identificativi della controparte, come chiarito nelle Faq del servizio «Fatture e corrispettivi», il campo Codice Fiscale è alternativo all’IdFiscaleIva, il quale deve essere compilato indicando il codice di identificazione del Paese estero e nel campo IdCodice «qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone». Nel campo natura vanno, invece, indicati i codici N2 o N3, rispettivamente, per le prestazioni di servizi (operazioni non soggette) e per le esportazioni (operazioni non imponibili).
Infine, nel caso di importazioni, generalmente, l’imposta è assolta in dogana e il soggetto residente riceve, quindi, la bolletta doganale oppure deve procedere con l’autofatturazione e, in entrambi i casi, si compila il blocco delle fatture ricevute Dtr. In queste ipotesi e solo per i dati relativi al 2017, qualora non siano disponibili i dati del cedente, la risoluzione 87/E/2017 ha chiarito che nel campo IdPaese è possibile inserire la dicitura «00», mentre nel campo IdFiscaleIVA\IdCodice si può riportare una sequenza di undici 9. Infine, nel campo Natura si deve utilizzare il codice N6.