Adempimenti

Spesometro, invio dei dati esatti entro febbraio

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Niente sanzioni per l’errata trasmissione dello spesometro relativo al primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano inviati entro il 28 febbraio 2018. Questa una delle principali novità contenute nell’emendamento al decreto fiscale sullo spesometro, approvato in commissione Bilancio al Senato nella giornata di giovedì. La semplificazione dello spesometro era molto attesa, anche alla luce dei numerosi ostacoli che gli operatori del settore hanno incontrato in occasione del primo invio, avvenuto, dopo numerose proroghe, lo scorso 16 ottobre.

Per l’errata o incompleta trasmissione dello spesometro, l'articolo 11, comma 2 bis del Dlgs 471/1997, si applica una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre, ridotta alla metà (1 euro con un massimo di 500 euro per trimestre) se la correzione avviene nei primi 15 giorni. Se l’emendamento verrà confermato, per gli errori effettuati nel primo invio, tali sanzioni potranno essere evitate trasmettendo i dati corretti entro il prossimo 28 febbraio 2018; entro tale data, si ricorda, dovranno essere inviati i dati relativi al secondo semestre.

La non applicazione delle sanzioni riguarda anche coloro che hanno esercitato l'opzione per l’invio dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 1 Dlgs 127/2015. Per questi contribuenti la norma attualmente fissa una sanzione da 250 a 500 euro; tuttavia, un’altra delle novità previste dall'emendamento è la sostituzione di questa sanzione con quella di cui al citato articolo 11, comma 2 bis, ovvero pari a 2 euro per ogni fattura. In sostanza, si prevede la parificazione delle sanzioni per il medesimo adempimento ancorché uno generato da opzione.

L’intervento normativo prevede infatti la facoltà per i contribuenti di trasmettere le fatture indicando solo i dati essenziali, ovvero:

• la partita Iva dei soggetti coinvolti nella operazione o il codice fiscale per i soggetti privati;

• la data e il numero della fattura;

• la base imponibile;

• l’aliquota applicata;

• l’imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione.

A differenza di quanto ora previsto, sarà quindi possibile limitarsi alla indicazione della partita Iva o del codice fiscale dei soggetti coinvolti e non di altri dati identificativi quali, ad esempio, l’indirizzo.

Ammessa anche la comunicazione delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante trasmissione del documento riepilogativo registrato ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 695/1996; sarà quindi possibile evitare la registrazione delle singole fatture. Inoltre, facoltativamente i dati potranno essere trasmessi con cadenza semestrale e non trimestrale; il termine naturale di invio, come previsto dall'articolo 21 del Dl 78/2010 è, infatti, l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Previsti anche nuovi esoneri soggettivi; gli agricoltori che applicano il regime di esonero di cui al comma 6 dell'articolo 34 del Dpr 633/1972 non dovranno più trasmettere alcun dato. Attualmente, hanno l'obbligo di comunicazione dati comunicando unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari per loro conto.

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