Spesometro opzionale con meno obblighi
Esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute per i contribuenti che hanno optato per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute in base al Dlgs 127/2015. Si tratta di una opzione per lo più poco sfruttata dai contribuenti sebbene non aggiungesse nuovi adempimenti in quanto nel frattempo era stato introdotto l’obbligo della trasmissione telematica delle fatture per tutti i contributi (spesometro). L’unico ulteriore adempimento che comportava l’opzione riguardava l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la vendita al minuto o comunque operazioni nei confronti di consumatori finali. Ma se il contribuente non effettuava operazioni ex articolo 22 del Dpr 633/1972 di fatto non aveva nuovi adempimenti. Invece con l’opzione usufruiva di alcune agevolazioni quali ad esempio l’esonero dai modelli Intra acquisti (anche prima dell’introduzione di alcune soglie di esonero) e il diritto al rimborso dell’Iva a credito anche in assenza dei requisiti all’articolo 30 del decreto Iva.
La prima opzione è scaduta il 31 marzo 2017 con validità per un quinquennio, quindi fino al 2021. A regime l’opzione deve essere esercitata in via telematica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione ed è vincolante per 5 anni.
Con la legge 96/2018 di conversione del Dl 87/2018, i contribuenti che hanno optato per la trasmissione su opzione dei dati delle fatture emesse e registrate, possono evitare le registrazioni sia delle fatture di vendita che di acquisto (articoli 23 e 25 del decreto Iva). Permane l’obbligo della registrazione dei corrispettivi.
Le scadenze
L’articolo 11 del Dl 87/2018 riprende senza apportare sostanziali modifiche le scadenze per la trasmissione telematica dei dati fatture emesse e registrate (spesometro). Da un lato vengono riscritte e confermate le scadenze dello spesometro con periodicità semestrale entro il 30 settembre (il termine cade di domenica e quindi slitta al 1° ottobre) per il primo semestre e del 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre. La norma non brilla per chiarezza in quanto agisce sul dato normativo precedente e quindi la comunicazione semestrale appare ancora una facoltà. Tuttavia i soggetti che intendono predisporre lo spesometro trimestrale possono trasmettere la comunicazione relativa al terzo trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019 anziché entro il prossimo novembre. Allo stato attuale, dal 2019 lo spesometro verrà abolito in quanto assorbito dall’e-fattura e rimarrà con scadenza mensile per le operazioni con l’estero (escluse le bollette doganali).
Agricoltori esonerati
Scatta l’esonero dalla trasmissione dello spesometro per le imprese agricole che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro e che non abbiano rinunciato al regime di esonero oppure optato per il regime normale. L’articolo 11 del Dl 87/2018, come modificato in conversione, ne abolisce l’obbligo abrogando il comma 8-bis dell’articolo 36 del Dl 179/2012. La norma prevede espressamente l’abolizione dal 1° gennaio 2018, quuindi l’adempimento non andrà effettuato nemmeno per il primo semestre di quest’anno. Finora l’esonero era solo per i piccoli agricoltori montani.