Adempimenti

Spesometro, piccole fatture cumulate

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Mancano pochi giorni alla scadenza del 6 aprile per la trasmissione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 ed eventualmente a quello del primo semestre. Come mai una data fuori da quelle canoniche? Perché l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate è stato oggetto di modifiche normative anche recenti con l’articolo 1-ter del Dl 148/2017, convertito nella legge 172/2017; quindi il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 29190/2018 ha adeguato le specifiche tecniche e in base allo statuto del contribuente (legge 2012/2000) devono trascorrere 60 giorni prima che gli adempimenti fiscali ivi previsti, debbano essere osservati. Entro il medesimo termine può essere trasmesso anche lo spesometro del primo semestre 2017, senza applicazione delle sanzioni, per la correzione di dati errati. La riapertura dei termini per lo spesometro corretto del primo semestre non dovrebbe applicarsi in caso di omessa trasmissione di quello originario.

La novità più rilevante riguarda le fatture di importo inferiore a 300 euro (Iva compresa) registrate cumulativamente in base all’articolo 6 del Dpr 695/1996. Queste fatture possono ora essere comunicate in forma riepilogativa riportando il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente e cioè del soggetto che trasmette la comunicazione, la base imponibile, l’aliquota Iva e l’imposta ovvero la tipologia dell’operazione se manca l’Iva; i medesimi dati devono essere riportati per le fatture di acquisto. Nello spesometro relativo al primo semestre 2017 questa semplificazione non era prevista e molte imprese, relativamente alla fatture di modesto importo registrate riepilogativamente ai fini dell’Iva, le avevano omesse in quanto l’imputazione delle singole anagrafiche era troppo dispendiosa. Questi soggetti possono ora presentare la comunicazione dei dati anche del primo semestre comprendendo anche i documenti riepilogativi.

Lo spesometro di fatto consiste nella trasmissione delle fatture registrate; al riguardo il Dl 148/2017 ha semplificato i dati rilevanti che ora sono limitati a: partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero codice fiscale se si tratta di privati consumatori, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’imposta e l’aliquota Iva applicata oppure la tipologia della operazione in caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. Ovviamente le registrazioni ai fini dell’Iva comprendono anche altri dati come la denominazione che non assumono rilevanza.

Non è ancora pervenuta alcuna precisazione ufficiale in ordine alle fatture emesse nei confronti di privati annotate nel registro dei corrispettivi da parte dei dettaglianti i quali pertanto devono estrarle e comunicarle nello spesometro.

Il Dl 148/2017 ha inoltre unificato i termini e la misura delle sanzioni (due euro per ogni fattura errata o omessa con un massimo di mille euro a trimestre) anche per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione “volontaria” dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, ipotesi rimasta vigente anche a seguito della introduzione dell’obbligo dello spesometro per tutti i contribuenti. L’opzione volontaria che doveva essere comunicata entro il 31 marzo 2017, consentiva di usufruire di alcuni benefici come la richiesta di rimborso Iva anche senza il rispetto dei limiti di cui all’articolo 30, comma 3, del Dpr 633/1972.

Ricordiamo che i contribuenti esonerati dalla trasmissione dello spesometro sono pochissimi e cioè le persone fisiche che applicano il regime dei minimi o forfetario e gli agricoltori in regime di esonero Iva che operano nelle zone montane.

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 29190/2018 ricorda infine che è stato messo a disposizione dei contribuenti e degli intermediari un pacchetto software per la compilazione delle comunicazioni dei dati delle fatture; inoltre è stata aggiornata la piattaforma digitale Desktop telematico per il controllo delle predette comunicazioni.

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