Adempimenti

Spesometro ai tempi supplementari

di Salvina Morina e Tonino Morina

I contribuenti che hanno saltato la scadenza per l’invio dello spesometro possono avvalersi del ravvedimento beneficiando della riduzione delle sanzioni. Venerdì 6 aprile, è infatti scaduto il termine per presentare in via telematica le comunicazioni relative alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017 sia per obbligo sia per opzione. La scadenza ha interessato anche la comunicazione corretta, senza sanzioni, dello spesometro del primo semestre 2017, a condizione che la comunicazione con dati errati sia stata inviata nei termini, cioè entro il 16 ottobre 2017.

Sanzioni applicabili

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di mille euro per ciascun trimestre o semestre. È applicabile la riduzione alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, della stessa sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Mini penalità

Le sanzioni sono ridotte per chi si avvale del ravvedimento spontaneo, che è in ogni caso escluso in caso di notifica degli atti di accertamento. Si può fare l’esempio di un contribuente che ha omesso o inviato con dati errati lo spesometro del secondo semestre 2017, contenente 80 fatture. Se viene rifatta la comunicazione entro 15 giorni dal 6 aprile 2018, e cioè entro il 21 aprile 2018, sabato, che slitta a lunedì 23, la sanzione base è di 80 euro (2 euro per ogni fattura, ridotta alla metà). In questo caso, il contribuente dovrà pagare la sanzione di 80 euro ridotta a un nono, entro 90 giorni dal 6 aprile 2018, cioè entro il 5 luglio 2018, pagando perciò una mini sanzione di 8,89 euro (un nono di 80).

Invece, per il contribuente che presenta la comunicazione omessa o errata dopo 15 giorni è applicabile la sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di mille euro. Può essere il caso di un contribuente che presenta lo spesometro del secondo semestre 2017, contenente 80 fatture, dopo il 23 aprile, ma entro il 5 luglio 2018. In questo caso, egli dovrà pagare la sanzione di 160 euro ridotta a un nono, entro 90 giorni dal 6 aprile 2018, cioè entro il 5 luglio 2018, pagando perciò una mini sanzione di 17,78 euro (un nono di 160).

Rimedi senza sanzioni

Può capitare che, dopo l’invio, l’agenzia scarti il file per anomalie contenute nello stesso. In questo caso, si deve ripetere l’invio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto. L’invio si considera tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema. La regola è che è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i cinque giorni “lavorativi” successivi, escludendo perciò il sabato, la domenica e le festività. Può essere il caso di un file inviato il 6 aprile 2018, che è stato “scartato” lo stesso giorno. Per il calcolo dei 5 giorni lavorativi successivi, si devono escludere il 7 aprile, sabato, e il giorno 8 aprile, domenica. I cinque giorni successivi al 6 aprile scadono perciò il 13 aprile 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©