Adempimenti

Splafonamento da regolarizzare con nota di debito

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Se l’esportatore effettua acquisti senza applicazione dell’imposta per un importo superiore al plafond disponibile o, addirittura, in mancanza della qualifica di esportatore abituale, la violazione è regolarizzabile secondo una delle modalità precisate, da ultimo, con la risoluzione 16/E del 2017. Il primo metodo prevede l’emissione di una nota di variazione in aumento da parte del fornitore. Come precisato dalla circolare 98/E/2000, infatti, lo splafonamento può essere regolarizzato chiedendo al fornitore di emettere nota di debito per sola imposta (articolo 26 comma 1 Dpr 633/1972).

In tale ipotesi, che prevede il coinvolgimento del cedente/prestatore, l’operatore dovrà corrispondere al fornitore l’imposta originariamente non applicata.

Il debito Iva confluisce quindi nella liquidazione periodica del fornitore, il quale assolverà il tributo originariamente non applicato, «fermo restando l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni» (articolo 7, comma 4 del Dlgs 471/97) a carico del cessionario/committente. Questa procedura dovrebbe essere valida anche in presenza di fattura elettronica, visto che il provvedimento 89757/2018 ne prevede l’applicazione per tutte le note di credito/debito.

Il secondo e terzo metodo di regolarizzazione dello splafonamento prevedono l’emissione di autofattura da parte dell’esportatore abituale. Tuttavia, mentre in un caso (secondo metodo) l’autofattura si accompagna al versamento dell’Iva, oltre che di interessi e sanzioni (ridotte in presenza di ravvedimento operoso), con il terzo metodo l’assolvimento del debito per imposta e interessi avviene in sede di liquidazione periodica, purché entro l’anno in cui è stata commessa la violazione (restano ferme le sanzioni, eventualmente ridotte per il ravvedimento). In entrambi i casi, l’autofattura va presentata alle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si è regolarizzata la violazione e, dunque, anche dopo il versamento/liquidazione dell’imposta e all’esercizio del diritto di detrazione. La risoluzione 16/E /2017 specifica che la presentazione dell’autofattura all’ufficio avviene in analogia con la procedura di cui all’articolo 6, comma 8 Dlgs 471/97 che si occupa del mancato ricevimento della fattura (comma 8 lettera a) e della ricezione di fattura irregolare (lettera b).

Siccome il provvedimento n. 89757 del 2018 dispone che, per la regolarizzazione ai sensi di tale norma, l’operatore dovrà emettere autofattura elettronica e che la trasmissione di tale documento al Sistema d’interscambio (Sdi) sostituisce l’obbligo di presentare la copia cartacea alle Entrate (richiamando il caso della regolarizzazione ai sensi dell’articolo 6 comma 8 lettera a), dovrebbe essere confermato che l’emissione del documento elettronico vale anche in ipotesi di splafonamento e, quindi, che l’invio dell’autofattura allo SdI sostituisce la presentazione dell’autofattura analogica all’ufficio.

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