Split payment ancora in salita: l’elenco è incompleto
Applicabilità della disciplina split payment dalle fatture emesse dal 2018 ancora con molte zone d’ombra dopo il decreto di attuazione dell’Economia.
La conferma della validità per il 2018 dell’elenco pubblicato il 19 dicembre dal dipartimento delle Finanze con la soluzione del repechage normativo attuata dall’articolo 5-ter del decreto 23 dicembre 2015 come modificato dal decreto 9 gennaio 2018 risolve tardivamente e solo in minima parte i problemi sia dei soggetti cessionari, rientranti nello split payment dalle fatture emesse dal 2018, sia dei loro fornitori che, forse, si trovano nell’imbarazzo maggiore. Con molta probabilità l’elenco pubblicato, che ha l’obiettivo di raccogliere tutte le fattispecie che sono indicate nell’articolo 17-ter, comma 1-bis del Dpr 633/1972 , cioè enti, fondazioni e società, probabilmente per un tempo non brevissimo, risulterà largamente incompleto rispetto all’ampio profilo che la norma indica.
Come precisato nell’articolo 5-ter, comma 2, ultimo periodo del decreto e da quanto riportato nel comunicato del sito da parte del dipartimento delle Finanze del 10 gennaio, dove si ufficializza l’avvenuta sottoscrizione dello stesso, la segnalazione di eventuali mancate o errate inclusioni compete ai soli soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice Ftse Mib, cioè quelli che possono rientrare o meno nel perimetro ai quali viene offerto lo strumento on-line con relativo modulo di richiesta, da utilizzare in via esclusiva, corredato dalla fornitura di idonea documentazione a supporto.
Ciò vuol significare che il fornitore di un soggetto che dovrebbe essere nell’elenco e non vi è stato riportato, non ha alcuno strumento codificato di segnalazione di una situazione difforme rispetto alle indicazioni delle legge ad eccezione della segnalazione allo stesso interessato che potrebbe, tuttavia, non tenere conto, volontariamente o involontariamente, della segnalazione del suo fornitore. Quindi il fornitore, seppure consapevole, non si troverebbe nella possibilità di procedere alla fatturazione in regime di split payment verso un soggetto che invece ne ha le caratteristiche.
Fra l’altro aderendo alla linea dettata a livello interpretativo dalla circolare 27/E/2017 e partendo dal presupposto della funzione esclusiva dell’elenco, in versione definitiva, non è utile per il fornitore, richiedere l’attestazione di cui al comma 1-quater dell’articolo 17-ter, anzi la stessa ove in contrasto con il contenuto dell’elenco sarebbe priva di effetti giuridici. Nel caso dell’elenco pubblicato il 19 dicembre in linea con la prescrizione del decreto la sua definitività formale non parrebbe peraltro messa in discussione, ma forti sono invece i dubbi, come detto, della sua definitività sostanziale.