Imposte

Split payment, i crediti riducono l’acconto Iva

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

La circolare 28/E/2017 di ieri fornisce alcuni attesi chiarimenti in materia di acconto Iva, in scadenza entro il 27 dicembre, da parte dei soggetti split payment, integrando la precedente circolare 27/E/2017 .

Le indicazioni riguardano sia le regole dell’acconto a regime, sia quelle relative all’acconto 2017 che ha sollevato le maggiori perplessità degli interessati.

Per la determinazione dell’acconto Iva, secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge 405/1990, le Pa e società soggetti passivi Iva, che rientrano nella disciplina dello split payment, dovranno tenere conto, unitariamente, dell’Iva versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti derivante sia da versamenti diretti, (articolo 5, comma 01, del decreto 23 gennaio 2015), sia a seguito della liquidazione periodica (articolo 5, comma 1, del Dm).

La problematica dell’acconto Iva 2017 calcolato sulla base del metodo storico interessa sia società e Pa che operano versamenti diretti di Iva con split payment, sia quelle che, invece, provvedono alla doppia annotazione delle fatture di acquisto, nei registri all’articolo 23 e 25 del Dpr 633 del 1972. Entrambe le categorie di soggetti dovranno effettuare un versamento unitario, assumendo nella base di calcolo la sommatoria scaturente dall’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017, nonché quella derivante dal mese di dicembre 2016 o quarto trimestre dell’anno 2016. Così l’Agenzia tiene fede alla posizione espressa nella circolare 27/E/2017 facendo leva sulla relazione al decreto 27 giugno 2017 per i soggetti dell’articolo 5, comma 1 che dall’interpretazione letterale parevano esclusi dalla speciale modalità di determinazione dell’acconto.

La circolare chiarisce che, in ogni caso, se il contribuente nell’anno 2016, non era stato tenuto ad effettuare alcun versamento in acconto potendo contare di una eccedenza di Iva a credito, nella determinazione dell’acconto Iva 2017, ne potrà tenere conto con base di calcolo pari alla somma algebrica di:

•Iva relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017;

•credito Iva relativo al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.

Resta però inteso che i contribuenti avranno facoltà di determinare l’acconto con uno dei metodi alternativi da quello storico che invece impone il rispetto delle indicazioni di cui sopra.

Appariva scontato, ma la circolare lo afferma in modo esplicito: le speciali modalità di calcolo dell’acconto Iva per l’anno 2017, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti split payment dal 1° luglio 2017. Invece le Pa soggetti passivi Iva che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, non sono tenuti a considerare l’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, ma possono mantenere il loro riferimento unicamente alle liquidazioni (dicembre e quarto trimestre) dell’anno 2016, che già comprendevano l’Iva .

Agenzia delle Entrate, circolare 28/E/2017

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