Split payment, fatture registrate con termine breve
L’Iva relativa alle operazioni soggette a split payment è esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi (articolo 3, comma 1, Dm 23 gennaio 2015). Il debito verso l’Erario sorge quando la Pa, la società partecipata o quotata effettua il pagamento al fornitore trattenendo l’imposta sul valore aggiunto per versarla nelle casse pubbliche.
In alternativa, il soggetto destinatario della prestazione può anticipare l’esigibilità dell’Iva «al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima» (articolo 3, comma 2 del Dm). In questo caso le disposizioni di attuazione non prevedono espressamente alcuna modalità di esercizio dell’opzione. La scelta dovrebbe essere dunque effettuata tramite comportamento concludente.
Tuttavia, se il destinatario della prestazione sceglie di effettuare la registrazione della fattura ricevuta sia nel libro degli acquisti che in quello delle fatture o dei corrispettivi (articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972), si pone il problema dei termini di registrazione:
per la registrazione nel libro degli acquisti, il legislatore non ha previsto un termine entro cui effettuare l’annotazione contabile. Si deve far riferimento all’articolo 19 del Dpr 633 che si limita a prevedere il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione: «al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»;
per la registrazione della medesima fattura nel libro delle vendite (con una tecnica simile all’inversione contabile) deve essere, invece, individuato un limite temporale. In buona sostanza il contribuente non può spostare in avanti l’annotazione contabile del documento per “ritardare” l’esigibilità del tributo.
Preliminarmente va osservato che non pare applicabile l’articolo 5 del Dm. La disposizione prevede che la fattura debba essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, ma è riferita all’ipotesi in cui l’esigibilità sia coincidente con il momento del pagamento del corrispettivo.
Che fare, allora? In mancanza di una norma specifica la soluzione può essere rinvenuta nell’articolo 17, comma 5 del Dpr 633, applicando la stessa norma riguardante l’inversione contabile. La fattura va quindi registrata nei registri Iva (libro delle fatture o dei corrispettivi) «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento».
Si consideri, ad esempio, il caso in cui la fattura di acquisto sia stata ricevuta il 25 luglio (per semplicità si tralasci la disciplina transitoria). La registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 luglio o il 9 agosto (entro i 15 giorni dal ricevimento). Ai fini dell’esigibilità si farà riferimento alla data di materiale registrazione del documento. Nel primo caso il tributo entrerà nella liquidazione del mese di luglio, nel secondo caso, si farà riferimento al periodo di liquidazione di agosto. Il destinatario della prestazione non potrà spostare in avanti il debito Iva registrando la fattura tardivamente, ad esempio nel mese di dicembre.