Imposte

Split payment, verifica in due fasi

di Benedetto Santacroce

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle novità sullo split payment, ciò che preoccupa di più gli operatori che dal 1° luglio devono emettere fatture è non riuscire a individuare quali sono gli enti e le società che sono sottoposte allo specifico regime. In effetti, tutti gli operatori insistono per una lista pubblica predefinita per evitare errori e incorrere in sanzioni. Anche il legislatore si è preoccupato del tema e, in sede di conversione, ha introdotto, all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 al comma 1-quater un meccanismo con cui il fornitore può richiedere un’attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment per farsi confermare da quest’ultimo la sua posizione.

Certo, il sistema adottato può essere più o meno efficace a seconda della composizione della platea dei contribuenti e a seconda della tempestività di risposta degli enti e delle società attivate dalla richiesta. Quello che è chiaro è che il fornitore in questi giorni deve definire esattamente come applicare le nuove regole e attenderebbe un aiuto da chi sta mettendo a punto i provvedimenti attuativi.

Volendo proporre un percorso per affrontare con tranquillità e tutela il nuovo adempimento è necessario cominciare a verificare come la norma ha definito il perimetro soggettivo. Il nuovo articolo 17-ter prevede infatti che i soggetti inclusi nello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio sono:

• tutte le Pa e gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009;

• le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;

• le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;

• le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);

• le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.

Sempre sul piano soggettivo la conversione ha escluso gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente, però, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

I fornitori devono, in primo luogo, operare una prima selezione della propria anagrafica clienti identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment che la legge consente di individuare con sufficiente certezza. In modo particolare, tra questi vanno annoverati: 1) tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ricompresi nell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Infatti questi soggetti, corrispondono a tutti coloro che sono soggetti alla fatturazione elettronica obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre; 2i) le società quotate al Ftse Mib.

In secondo luogo, per tutti gli enti e le società per i quali esiste un’incertezza (dovuta all’ampiezza della norma di riferimento) è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta (si veda il facsimile pubblicato a lato) diretta al cliente per ottenere un’attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a split payment con una implicita riduzione della relativa responsabilità.

Il fac simile della richiesta di attestazione per l'applicazione dello split payment

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