Imposte

Split payment, versamento senza compensazione

di Michele Brusaterra


Versamento dell’imposta da split payment senza possibilità di compensazione, ovvero partecipazione della stessa alla liquidazione periodica.

Sono questi i due sistemi utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni e dalle società, soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, per versare direttamente all’Erario l’imposta relativa alle operazioni che rientrano nel meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17 ter del Dpr 633/1972.

La recente risoluzione n. 139/E del 10 novembre 2017 ha introdotto i codici tributo che devono essere utilizzati per tali versamenti. Si tratta precisamente del codice tributo «6041», denominato «IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015», da utilizzare qualora sia impiegato il modello F24, e il codice tributo «621E», denominato «IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015», che va utilizzato per il modello di pagamento «F24 EP».

Proprio con riferimento ai versamenti dell’imposta direttamente all’Erario, si ricorda che l’articolo 5, al comma 01, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, come modificato dal decreto ministeriale del 23 giugno 2017, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le società, identificate ai fini Iva, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali e che, per effetto dello split payment, sono tenute al versamento dell’imposta all’Erario anziché al fornitore, con riferimento alle predette operazioni, effettuano il versamento dell’imposta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo

Alternativamente tali soggetti, coinvolti nella scissione dei pagamenti, possono anche far partecipare l’Iva, che devono versare, alle liquidazioni periodiche, registrando la fattura, oltre che nel registro degli acquisti, di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, anche nel registro delle vendite o dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 e 24 sempre del Dpr 633/1972.

In questo caso la registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma con riferimento al mese precedente. In questo modo l’imposta da versare concorre alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui la stessa imposta diviene esigibile.

Si ricorda che da un punto di vista soggettivo, il Dl 148/2017 prevede, a far data dal 1° gennaio 2018, un’ulteriore estensione della platea dei destinatari dello split payment aggiungendo, a quelli precedentemente già individuati, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, e le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica o società assoggettata al meccanismo in parola e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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