Imposte

Sport, vincite sui pronostici imponibili all’estero

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Le vincite da gioco su pronostici sportivi, percepite all'estero da un contribuente fiscalmente residente in Italia, costituiscono reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, e come tali concorrono al reddito complessivo Irpef. Peraltro, in ossequio alle disposizioni contenute nel trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, la vincita è da assoggettare a tassazione nel solo Stato di residenza del percettore. Pertanto, qualora la vincita sia stata assoggettata a prelievo all'estero, tale imposta va richiesta a rimborso allo Stato estero e non può essere scomputata dall'imposta italiana, da liquidarsi dunque sull'ammontare lordo della vincita. Sono questi i principi espressi dalla direzione regionale della Lombardia delle Entrate nella risposta all'istanza di interpello 904-273/2018, formulata da un contribuente italiano in merito ad alcune somme percepite a seguito di una vincita a un gioco su pronostici sportivi gestita da una società monopolista francese.

Secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, la vincita sarebbe da considerare non imponibile in Italia, in quanto già tassata in Francia mediante ritenuta d'imposta alla fonte.

A supporto della propria tesi, oltre al prelievo già subito in Francia, il contribuente richiama la sentenza della Corte di giustizia europea del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13).

L'Agenzia, tuttavia, ritiene non corretta questa interpretazione, per una serie di ragioni. Innanzitutto, i principi espressi nella sentenza sono stati già recepiti dal legislatore italiano attraverso una modifica normativa: con la legge europea 2015-16, in particolare, è stato abrogato il comma 7 dell'articolo 30 del Dpr 600/1973, che fino alla modifica escludeva da tassazione le vincite corrisposte da case di gioco italiane, ed inserito il comma 1-bis dell'articolo 69 del Tuir, in base al quale sono ora esenti le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate, non solo in Italia, ma anche negli altri Stati membri. Per effetto di tale modifica, secondo l'Agenzia, il quadro normativo nazionale è ora conforme ai principi comunitari ed è su questo quadro che va analizzata la fattispecie descritta.

Ebbene, fatta salva la citata esclusione per le case da gioco, le altre vincite da gioco costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), Tuir, da assoggettare a tassazione per l'intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione. Qualora percepite in assenza di un sostituto d'imposta italiano (e dunque in assenza della ritenuta d'imposta di cui all'articolo 39 Dpr 600/73), le somme devono concorrere al reddito complessivo Irpef del contribuente, mediante compilazione del rigo RL 12 del modello Redditi.

Questa modalità si applica anche nel caso di vincite all'estero, considerato che il modello Ocse colloca questa particolare categoria di reddito nell'ambito residuale dell'articolo 22, dunque degli «altri redditi», tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percettore.

Nel caso di specie, dunque, il Fisco conclude precisando che la vincita va tassata solo in Italia, peraltro per l'importo al lordo della ritenuta d'imposta estera, in quanto applicata in contrasto alla disposizioni convenzionali, e invita piuttosto il contribuente a formulare istanza di rimborso all’amministrazione francese, secondo la procedura espressamente prevista dalla convenzione (punto 14, lettera b), paragrafo i) del Protocollo) per le somme indebitamente trattenute. Soluzione corretta, che tuttavia, in attesa del rimborso, costringe il contribuente ad “anticipare” due volte le imposte, vedendo pesantemente ridotto il reddito.

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