Sportivi professionisti, regime impatriati su redditi nel rapporto da lavoro
La risoluzione 38/E/2023 precisa che la detassazione sui compensi da diritti d’immagine scatta solo con lo stesso datore
Lavoratori sportivi: chiariti i requisiti d’accesso al regime impatriati in coincidenza dell’operatività delle nuove norme. Con la risoluzione 38/E/2023, pubblicata il 30 giugno, l’agenzia delle Entrate torna a fornire precisazioni in merito all’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati anche con riferimento a chi effettua prestazioni in ambito sportivo.
Il regime
Si tratta del regime all’articolo 16 del Dlgs 145/2017, che reca un sistema di tassazione agevolato per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ove si impegnano a risiedere per almeno 2 anni, con attività prevalentemente in territorio italiano.
L’accesso
Per l’accesso all’agevolazione, ai lavoratori sportivi la norma richiede inoltre che i redditi superino uno specifico plafond di 500mila o 1 milioni di euro, derivino da attività nell’ambito delle discipline del Coni, nelle quali Federazioni sportive nazionali e singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica. Nonché riguardino lavoratori con almeno 20 anni d’età.
Al ricorrere dei requisiti, scatta il regime di vantaggio che consiste nel versamento di un contributo pari al 50% della base imponibile, per 5 anni decorrenti dal trasferimento in Italia. Con l’obbligo tuttavia, in caso di fruizione del regime, di versare un contributo pari allo 0,5 % della base imponibile.
Il perimetro soggettivo
Diversi gli aspetti da chiarire. Anzitutto va considerato che tale documento di prassi arriva in coincidenza con il varo delle nuove norme sul lavoro sportivo operative da oggi 1° luglio 2023 (Dlgs 36/2021). L’ambito soggettivo di applicazione di tale regime non riguarda tuttavia la generalità dei lavoratori sportivi ma soltanto quelli operanti in ambito professionistico. È il caso, ad esempio, dei calciatori, golfisti e ciclisti e molti altri sportivi in ambito professionistico.
L’ambito oggettivo
A livello oggettivo, deve considerarsi che tale regime agevolato riguarda i soli redditi di lavoro, intesi tuttavia in senso ampio rientrando anche i redditi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie. Ciò in particolare a condizione che tali compensi siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
Diversamente, ove vi siano redditi non correlati al rapporto di lavoro, quest’ultimi sono esclusi a tutti gli effetti dall’ambito applicativo dell’agevolazione. Si pensi al caso del calciatore che, oltre al contratto con la società sportiva, percepisca compensi per l’attività di sponsorizzazione da terzi o abbia redditi ulteriori derivanti da immobili. È chiaro che, in quest’ipotesi, viene meno l’applicazione del regime agevolato con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie.