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Srl estinta, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione

Per la Cassazione (ordinanza 7946) il debito della società non si estingue per un particolare fenomeno successorio

di Lorenzo Pegorin

L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci i quali però ne rispondono solamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

Ad affermarlo è la Cassazione, con l’ordinanza 7946/2021, la quale fa propri i principi espressi in precedenti pronunce della Suprema corte (Cassazione, sezioni Unite, n. 6070/2013; Cassazione, n. 13386 del 17 maggio 2019, n. 16362 del 30 luglio 2020 e n. 22014/2020), ribadendo il principio per cui qualora si verifichi «(…) l’estinzione della società, indifferentemente che sia di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (…)», non si produce «(…) il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta (…)». In questi casi infatti si determina un particolare fenomeno di tipo successorio «in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili (…)».

Da ciò discende che, in caso di società di capitali i creditori della società possono agire nei confronti dei soci fino a concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Del resto, in linea generale, va altresì ribadito che grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cassazione, sezione I, 6 dicembre 2019, n. 31933).

Quindi il principio è ormai assodato: i soci non rispondono “ultra vires”, ma la loro responsabilità resta limitata - in conformità a quanto previsto per la normativa codicistica (articolo 2495 del Codice civile) - a quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Va inoltre evidenziato come la sentenza in questione ribadisca anche l’ulteriore assunto secondo il quale la responsabilità dell’ex liquidatore/amministratore di una società in liquidazione (in seguito cancellata dal registro delle imprese) - di cui alla previgente versione dell’articolo 36 del Dpr 602 del 1973 - non ha mai natura successoria.

Si tratta, infatti, per costui di una forma di responsabilità autonoma di tale soggetto e in quanto tale deve essere specificamente dimostrata dall’agenzia delle Entrate mediante esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche nella parte motiva dell’atto impositivo. Pertanto, quest’ultimo non potrà mai essere destinatario di alcuna pretesa diretta attinente il debito sociale.

Un ulteriore aspetto esaminato in sentenza va nella direzione di ammettere che è, in ogni caso, sempre possibile, da parte dell’ex socio a cui viene imputata la percezione di presunti utili extracontabili, opporsi nel merito della contestazione elevata nei suoi confronti (maggiore Irpef dovuta derivante dalla distribuzione di utili “in nero”), essendo, in questo caso, irrilevante che siano divenuti definitivi gli atti presupposti notificati alla società cancellata dal registro delle imprese (soggetto giuridico inesistente).

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