Srls, atto costitutivo aggiornato
Non può essere accolta la domanda di iscrizione nel
Elementi essenziali
La Srls è una Srl costituibile solo da persone fisiche, con capitale sociale anche sotto i 10mila euro, priva di statuto e con atto costitutivo redigibile solo secondo il modello standard. Nel caso che ha dato origine alla nota, al Registro era stata presentata la domanda di iscrizione di un atto costitutivo in cui erano riportate clausole conformi al modello standard, ma da ritenersi tacitamente abrogate col Dl 76/2013, dopo il quale il modello non è mai stato aggiornato.
La prassi professionale si è autonomamente orientata ad adeguare le prescrizioni del modello standard, cosa non fatta nel caso che ha dato origine alla nota Mise: c’erano clausole abrogate come il divieto di «trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione» e la previsione secondo cui l’«amministrazione della società» va «affidata a uno o più soci».
Il modello standard
La questione della necessità di leggere il modello standard, anche se non adeguato, come se fosse scritto tenendo presenti le novità normative era già stata affrontata anche dal ministero della Giustizia. Che, nelle sue note protocollo n. 118972 e n. 121532 dell’11 e del 16 settembre 2016 aveva acclarato che nel modello standard di cui al Dm 138/2012 dovevano intendersi tacitamente soppresse la clausola relativa al divieto di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti ultra trentacinquenni nonché la clausola relativa alla circostanza che gli amministratori dovessero essere soci. Nella sua nota n. 0404857 il Mise dunque ora conferma che:
- il modello standard è assolutamente inderogabile e che, quindi, non è possibile introdurvi alcuna variazione o specificazione;
- tanto la clausola relativa al divieto di cessione delle quote della Srls a soggetti che abbiano già compiuto i 35 anni di età, quanto la clausola relativa alla nomina come amministratore di un soggetto necessariamente socio debbono intendersi cancellate; quindi, nella redazione dell’atto costitutivo della Srls, esse non debbono essere riprodotte;
- la domanda di iscrizione di un atto costitutivo di una società responsabilità limitata semplificata che riproduca tuttora le suddette clausole non possa essere accolta.
La tesi del ministero
In sostanza il Mise ritiene che, pur in assenza di un formale adeguamento del modello standard alle modifiche normative intervenute posteriormente alla sua emanazione, il mantenimento nell’atto costitutivo di clausole che prevedano il divieto di trasferimento delle quote a soggetti ultra-trentacinquenni ovvero prevedano che l’amministrazione della società sia necessariamente affidata ad uno o più soci, scelti con decisione dei soci, si sostanzia in una ipotesi di non conformità a legge, tale da giustificare il rifiuto di iscrizione dell’atto.
Ministero dello Sviluppo economico, nota del 20 dicembre 2016 n. 0404857