Stabile e sede principale, la somma per il pro rata Iva
La Corte Ue, con la sentenza depositata ieri nella causa C-165/17 Morgan Stanley , ha confermato che al fine di valutare l’ammontare di Iva detraibile nello Stato membro ove è situata una stabile organizzazione sugli acquisti da questa effettuati per consentire alla sede principale di rendere servizi finanziari (esenti) nei confronti dei propri clienti e sugli acquisti promiscui, effettuati sia nell’interesse della sede principale che del proprio, occorre tener conto, nel secondo caso sommandoli, sia del pro-rata della sede principale che di quello della stabile organizzazione.
I giudici Ue affrontano il tema del diritto di detrazione sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalla stabile organizzazione francese di un operatore del settore finanziario con sede principale nel Regno Unito. Più nel dettaglio, tali acquisti sono utilizzati dalla stabile organizzazione (i) per rendere servizi finanziari nei confronti dei propri clienti nazionali; (ii) per consentire alla sede principale di rendere servizi finanziari (esenti) nei confronti dei propri clienti; ovvero (iii) indistintamente, sia per rendere servizi finanziari ai propri clienti nazionali sia per consentire alla sede principale di rendere servizi finanziari nei confronti dei propri clienti. A tutt’oggi, il diritto di detrazione sugli acquisti effettuati da una stabile organizzazione in Italia è regolato dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 che non prevede limitazioni se non quella legata al pro-rata maturato sulle operazioni attive effettuate dalla sola stabile organizzazione. Poiché appare pacifico che per le operazioni imponibili (i) spetti il pieno diritto di detrazione, sono oggetto dell’analisi dei giudici Ue gli acquisti per le operazioni esenti effettuate dalla casa madre (ii) e i costi promiscui (iii).
Il rinvio pregiudiziale prende le mosse dalla controversia tra la stabile organizzazione francese della Morgan Stanley e l’amministrazione fiscale locale laddove la prima pretendeva di detrarre interamente l’Iva afferente gli acquisti di beni e servizi relativi a tutte e tre le categorie di operazioni richiamate in quanto la stabile organizzazione, avendo optato in Francia per l’imponibilità dei servizi finanziari, non soffriva di un pro-rata di detrazione. Per contro, l’amministrazione fiscale francese pretendeva di applicare un pro-rata “misto” calcolato considerando sia le operazioni effettuate dalla sede principale sia quelle effettuate dalla stabile organizzazione.
Per la soluzione delle fattispecie oggetto di analisi, la Corte Ue muove dall’interpretazione del rapporto tra gli articoli 168 e 169, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 laddove, regolando il diritto di detrazione, hanno riguardo alle operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui è sorto il diritto di detrazione, il primo, e a quelle territorialmente rilevanti in altro Stato membro, il secondo.
In sintesi, il diritto di detrazione dovrebbe essere valutato avendo riguardo alla misura in cui i beni e i servizi acquistati sono utilizzati ai fini delle operazioni attive imponibili effettuate sia all’interno che al di fuori dello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro.
In buona sostanza, il pro-rata di detrazione deve essere calcolato avendo riguardo alle operazioni attive effettuate che sono generate dagli acquisti stessi, nell’assunzione che le stesse operazioni siano effettuate dal medesimo soggetto passivo.
Quale conseguenza, con riferimento al diritto di detrazione relativamente alla categoria di operazioni sub (ii), ovvero agli acquisti effettuati dalla stabile organizzazione per consentire alla sede principale di rendere servizi finanziari (esenti) nei confronti dei propri clienti, i giudici comunitari precisano che lo Stato membro di immatricolazione della stabile organizzazione debba applicare a tali spese il pro-rata di detrazione della sede principale, determinato prendendo in considerazione le operazioni a valle compiute dalla sede principale con i terzi, in base alle norme applicabili nello Stato membro in cui il diritto di detrazione è sorto e a quelle in cui è situata la sede principale del soggetto passivo.
Per contro, con riferimento al diritto di detrazione relativamente alla categoria di operazioni sub (iii), ovvero agli acquisti effettuati indistintamente sia per rendere servizi finanziari ai propri clienti nazionali che per consentire alla sede principale di rendere servizi finanziari nei confronti dei propri clienti, i giudici Ue precisano che lo Stato membro di immatricolazione della stabile organizzazione debba applicare a tali spese il pro-rata di detrazione dell’unico soggetto passivo (composto da sede principale e stabile organizzazione) tanto nello Stato membro in cui sono effettuati gli acquisti quanto nello Stato membro in cui vengono effettuate le operazioni attive, considerando però, per tale calcolo, solamente le operazioni imponibili che darebbero diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è sorto il credito.
Causa C-165/17 Morgan Stanley, depositata il 24 gennaio 2019