Start up e Pmi, durata triennale dell’investimento per il mix di bonus
Una doppia detassazione delle plusvalenze si affianca ai bonus fiscali in vigore. Il Dl Sostegni-bis premia anche il reinvestimento di quote da società ordinarie
La detenzione triennale di partecipazioni in società innovative apre le porte ad alcune importanti agevolazioni, ampliate dal decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) attraverso una specifica esenzione da tassazione delle plusvalenze realizzate ex articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del Tuir.
Le condizioni temporali
Il termine triennale per chi investe in start up o Pmi innovative ritorna in più di una delle misure introdotte negli ultimi anni per alimentare l’afflusso di capitali nel comparto. Meritano dunque una particolare attenzione le condizioni “temporali” imposte dai diversi provvedimenti, che se non rispettate possono comportare la perdita delle agevolazioni. Si fa riferimento in particolare:
alla detenzione triennale dell’investimento in start up o Pmi innovative per poter beneficiare delle detrazioni/deduzioni di imposta spettanti al socio investitore, persona fisica o società (articolo 29 del Dl 179/2012 per le start up e articolo 4, comma 9, del Dl 3/2015 per le Pmi, recentemente potenziati dall’articolo 38 del Dl Rilancio);
al possesso triennale necessario per l’applicazione della nuova esenzione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate dal socio persona fisica in start up o Pmi innovative (comma 1 e 2, articolo 14, Dl 73/2021).
Inoltre, in base al comma 3 dello stesso articolo 14, sono detassate anche le plusvalenze realizzate cedendo le partecipazioni detenute in società ordinarie, a patto che gli importi vengano reinvestiti entro un anno in start up o Pmi innovative.
L’intreccio di tempistiche diventa cruciale se si punta al cumulo degli incentivi. Basta fare un esempio, in cui sembrerebbe possibile applicare sia la doppia detassazione che il bonus fiscale: in caso di cessione di una quota di una società ordinaria, la plusvalenza verrebbe detassata se reinvestita entro un anno in una società innovativa; tale investimento risulterebbe detraibile al 30% (o 50%) se detenuto per almeno tre anni e poi, al momento della exit, verrebbe detassato.
L’efficacia della detassazione delle plusvalenze è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Nel frattempo per chi punta a ottimizzare queste operazioni è bene conoscere nel dettaglio la norma e le sue condizioni temporali.
La doppia detassazione
L’articolo 14 del Sostegni-bis introduce un incentivo per le persone fisiche che investono in start up o Pmi innovative (articoli 29 e 29-bis del Dl 179/2012 e articolo 4, commi 9 e 9-ter, del Dl 3/2015), prevedendo che non siano soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni al capitale di tali imprese, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni (in sostanza, la plusvalenza viene esentata dall’imposta sostitutiva del 26%).
Sono agevolabili le azioni o quote di partecipazione, ovvero i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle predette società, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione (da chiarire se nei limiti massimi previsti per la menzionata agevolazione Irpef).
In base al comma 3 dell’articolo 14, inoltre, non risultano soggette ad imposizione le plusvalenze (senza limiti di importo) realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società (italiane o estere) anche “non innovative” di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in start up o in Pmi innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 2025.
È bene notare che in base al tenore letterale della norma tale reinvestimento non sarebbe soggetto ad alcun obbligo di detenzione “triennale”, nonostante la ratio di queste agevolazioni sia sempre stata quella di favorire investimenti duraturi nelle imprese innovative. Conviene quindi attendere la conversione del decreto e/o indicazioni interpretative più chiare,
L’obbligo di reinvestimento, inoltre, è previsto per le plusvalenze realizzate: come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, la sottoscrizione di capitale sociale pertanto deve essere fatta in denaro.
I bonus fiscali
Il termine di detenzione triennale dell’investimento “innovativo” è al centro anche dei bonus fiscali per chi investe. L’articolo 38 del decreto Rilancio ha recentemente inserito l’articolo 29-bis al Dl 179/2012, secondo il quale, in alternativa alla ordinaria detrazione dall’Irpef del 30%, si può detrarre un importo pari al 50% della somma investita. Per le Pmi innovative, invece, viene espressamente disciplinata la fruibilità della detrazione “ordinaria” del 30% sulla parte eccedente l’investimento detraibile al 50% (comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015). Tali bonus si azzerano nel caso di dismissione dell’investimento prima del compimento del triennio e l’investitore dovrà restituire i benefici precedentemente ottenuti (maggiorati degli interessi legali).
L’agevolazione
Le detrazioni per chi investe
Sono detraibili gli investimenti di persone fisiche nel capitale sociale di una o più start-up o Pmi innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente
in start-up innovative
I limiti di spesa
Se si applica l’aliquota al 50%
il beneficio per l’investitore persona fisica può arrivare
ad un risparmio massimo di imposta pari a 50mila euro su 100mila euro di investimento consentito per periodo di imposta (150mila euro su 300mila euro di investimento consentito per periodo di imposta per le Pmi innovative).
Con l’aliquota ordinaria al 30% il risparmio massimo è di 300mila euro su 1 milione
di euro di investimento consentito per periodo
di imposta
Gli esempi
il caso
Il contribuente come persona fisica, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, investe 1.000.000 euro in una start up innovativa.
L’agevolazione
L’investitore persona fisica ottiene una agevolazione di 300mila euro
(bonus del 30% sull’Irpef) e, in caso di cessione
dopo tre anni di possesso della partecipazione
(entro il 31 dicembre 2025), non sconterà alcuna tassazione sulla plusvalenza realizzata. Se l’investimento, invece, fosse inferiore a 100mila euro e la start up innovativa fosse
capiente al fine del regime de minimis,
il contribuente potrebbe godere del bonus maggiorato al 50% sull’Irpef
(in alternativa al 30%).
Il caso
Il contribuente come persona fisica, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, investe 1.000.000 euro in una Pmi innovativa.
L’agevolazione
L’investitore persona fisica ottiene una agevolazione Irpef di 360mila euro, applicando il bonus del 50% sulla quota massima di 300mila euro (150mila euro, sempre se la Pmi è capiente al fine dei regime de minimis) cumulabile – solo nel caso della Pmi innovativa e non della start up - con il bonus del 30% sulla quota restante di 700mila euro (210mila euro). Inoltre, in caso di cessione dopo tre anni di possesso (entro il 31 dicembre 2025), non sconterà alcuna tassazione sulla plusvalenza realizzata
Il caso
Una società “persona giuridica” investe in una start up o Pmi innovativa 1.800.000 euro.
L’agevolazione
L’investitore “società” ottiene una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, cioè di 129.600 euro, purché l’investimento venga mantenuto per almeno 3 anni. Il limite annuo di investimento agevolabile è pari a 1.800.000 euro. Inoltre, al momento della cessione, in caso di applicazione del regime di participation exemption, la tassazione della plusvalenza sarà pari all’1,2% (ovvero pagherà imposte pari a 14.400 euro).
Il caso
Il contribuente cede una quota pari a 1.000.000 detenuta in una società ordinaria e reinveste la plusvalenza generata di 100mila euro in una start up innovativa.
L’agevolazione
L'investitore “persona fisica” che reinveste nel capitale sociale di una start up o Pmi innovativa la plusvalenza di 100mila euro derivante dalla cessione di partecipazioni in società ordinarie può ottenere l'esenzione da tassazione della plusvalenza, purché tale reinvestimento avvenga entro un anno dal realizzo della plusvalenza “ordinaria”. Ha diritto inoltre al bonus Irpef del 50% sull’investimento (quindi 50mila euro), se la start up rientra nel regime de minimis.
La norma di legge del decreto Sostegni-bis al momento non esplicita alcun vincolo temporale di mantenimento di tale partecipazione nella start up innovativa.
Pierpaolo Ceroli, Luisa Miletta
Dossier e monografie