Adempimenti

Start-up innovative: il notaio «autentica» statuto o modifiche

di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Le società start-up innovative , organizzate in forma di Srl, di possono costituire e modificare con tre diverse procedure (ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, Dl 3/2015):

“ordinaria”, con atto pubblico notarile;

“alternativa minore”, con scrittura privata (cui sia apposta la firma digitale dei soci costituenti o del presidente dell’assemblea) redatta senza intervento notarile secondo il modello recato dal Dm Mise 17 febbraio 2016 (per l’atto costitutivo) e dal Dm Mise 28 ottobre 2016 (per la deliberazione di modifica dello statuto);

“alternativa maggiore”, con scrittura privata elettronica a firma digitale, autenticata dal notaio che ne sia richiesto (ma in questo caso il notaio deve avvalersi della bozza Mise).

Lo afferma il ministero dello Sviluppo economico nella nota prot. n. 411501 del 22 dicembre 2016 , che risponde al quesito di un professionista dubbioso sul punto se il Dm 28 ottobre 2016 avesse stabilito che gli atti modificativi dello statuto di Srl start-up innovative si potessero stipulare solo in forma privata elettronica (e non anche con verbale notarile); ciò avrebbe sollevato il problema del contrasto tra il Dl 3/2015 e un suo regolamento attuativo.

Il dubbio non era infondato: probabilmente per eccessiva brevità verbale, e dando per scontata (in quanto ovvia) la forma notarile, il Dm 28 ottobre dispone che «in deroga» al «Codice civile, gli atti modificativi dell’atto costitutivo e dello statuto» delle Srl start-up innovative «sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24» del Codice dell’amministrazione digitale. Un wording che dimentica l’atto notarile e la cui lettura desta perplessità.

Il Mise risponde che il Dm 28 ottobre è invece «molto chiaro» e non deroga al “doppio binario” previsto dal Dl 3/2015: se è vero che atto costitutivo e delibera di modifica statutaria della Srl innovativa si possono confezionare in forma privata, con firma digitale, è anche vero che l’atto costitutivo e la deliberazione di modifica statutaria si possono continuare a redigere col tradizionale intervento notarile. Quindi le nuove modalità con l’uso di forma elettronica e firma digitale si affiancano e non sostituiscono la “ordinaria” routine dell’atto pubblico notarile: ne consegue «che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di Srl, aventi natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile».

Il Mise compie inoltre un inedito e notevole passo avanti: «ove il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up … allora sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato da questo Ministero». In altre parole, è possibile che alla procedura “alternativa minore” (quella in forma elettronica e con firma digitale) intervenga anche un notaio, ma anche qui va usato il formulario Mise.

In effetti, se un documento si può allestire con una forma “minima” (scrittura non autenticata, redatta in forma elettronica, secondo una certa bozza e firmata digitalmente), è ovvio che si possa utilizzare anche una forma “maggiore”, quella “minima”, ma integrata dall’intervento notarile. Ciò che impressiona è che è il primo caso in cui un’attività notarile (l’atto costitutivo di Srl e il verbale con la delibera di modifica statutaria) ordinariamente richiesta in forma di atto pubblico a pena di nullità, è dichiarata validamente effettuata anche se “degradata” ad autentica di firma su una bozza di contenuto vincolato.

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