Contabilità

Sterilizzate per cinque anni anche le perdite maturate prima del 2020

Lo studio del Notariato: il trattamento di favorenon può essere esteso agli anni successivi

di Angelo Busani

La norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (sia se l’esercizio chiuda a tale data sia se si tratti di un esercizio “a cavallo” di tale data). Ne consegue l’effetto che la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, la normativa in esame non “copre” anche le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, torna applicabile la normativa “ordinaria” in tema di perdite rilevanti: vale a dire, l’anno di grazia per le perdite oltre il terzo, ma che non riducono il capitale sotto il minimo, e l’applicazione della regola “ricapitalizza o liquida” nel caso di perdite che abbattono il capitale sotto il minimo.

È questo, in sintesi, quanto affermato dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio 88-2021 approvato il 30 aprile scorso e divulgato il 17 maggio.

La motivazione in base alla quale la norma prevista dall’articolo 6 del Dl 23/2020, viene intesa riferibile (con interpretazione, dunque, estensiva) anche alle perdite rinvenienti da esercizi precedenti a quello durante il quale si è verificata l’epidemia da Covod-19, si articola essenzialmente in due osservazioni.

Anzitutto, la norma dovrebbe essere interpretata in coordinamento con la disciplina previgente che ha consentito, per le assemblee tenutesi dopo la sua entrata in vigore e sino alla fine del 2020, di disapplicare la disciplina sulle perdite rilevanti prodotte in esercizi precedenti al 2020, dimostrando l’intento del legislatore di voler considerare non solo le esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili per lo scoppio della pandemia, ma anche di quelle alle prese con difficoltà di reperimento di capitali, per la peculiare situazione che i mercati si sono trovati ad attraversare.

Non apparirebbe pertanto ragionevole ritenere che quelle medesime situazioni, pur perdurando la pandemia e le conseguenti problematiche individuali e sistemiche, non siano più, a distanza di pochi mesi, ritenute meritevoli di tutela (se venisse meno, infatti, la protezione di cui all’articolo 6 dl 23/2020, quelle società dovrebbero immediatamente ridurre il capitale, ovvero ricapitalizzare, trasformarsi o sciogliersi, a seconda dei casi).

In secondo luogo, reputando che le perdite rilevanti siano solo quelle relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, resterebbero prive di tutela quelle società con un esercizio non coincidente con l’anno solare che abbiano chiuso l’esercizio nel corso del 2020, prima del 31 dicembre 2020, le quali vedrebbero non comprese tra le perdite rilevanti, ai fini dell’applicazione della disciplina in parola, proprio quelle che si sono prodotte durante i primi mesi della pandemia e, in particolare, durante il primo lockdown, caratterizzato da un’improvvisa e non prevedibile sospensione di un elevatissimo numero di attività economiche, con la produzione di perdite ingenti e inattese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©