Contabilità

Sterilizzate le perdite societarie rilevate durante la pandemia

Secondo Assonime conta ciò che viene rilevato nelle assemblee svolte dopo il 9 aprile

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di Angelo Busani

Tutte le perdite (comprese quelle ante epidemia) rilevate in assemblee che si svolgano dopo il 9 aprile 2019 fino all’assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 sono comprese nella normativa (articolo 6, Dl 23/2020) che sospende l’obbligo di ricapitalizzazione e impone lo scioglimento della società in caso di mancato ripianamento.

Lo sostiene Assonime nella sua circolare n. 16 del 28 luglio 2020, secondo la quale occorre dunque concludere che:
a) la perdita significativa dell’esercizio 2018, rinviata a nuovo, deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2020, qualora non abbia già tenuto l’assemblea entro il 9 aprile 2020;
b) la perdita significativa dell’esercizio 2019, rilevata dall’assemblea tenuta prima del 9 aprile 2020, deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2021;
c) la perdita significativa dell’esercizio 2019, rilevata dall’assemblea tenuta dopo il 9 aprile 2020, deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell’ assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2022;
d) la perdita significativa dell’esercizio 2020 deve essere ripianata oppure il capitale deve essere ridotto nell’ assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2023.

Le tre tesi interpretative
Sul tema dell’interpretazione della normativa in questione (secondo cui la sospensione dell’obbligo di riduzione di ricapitalizzazione si applica alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» la data del 31 dicembre 2020) si sono fronteggiate tre tesi, originate a causa dell’impervio testo normativo.

1) Secondo un primo indirizzo (accolto, oltre che dalla Fondazione dei Commercialisti, anche dal Tribunale di Catania in un decreto del 28 maggio 2020), la disciplina in esame dovrebbe intendersi riferita esclusivamente alle perdite “maturate” a partire dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2) Secondo un secondo indirizzo, la norma dovrebbe essere riferita non al momento della maturazione della perdita ma alla data dell’assemblea dei soci convocata per l’adozione delle misure di reazione alle perdite rilevanti, ricomprendendo in tal modo anche le perdite maturate in un periodo anteriore al 9 aprile 2020, purché accertate dall’assemblea entro il 31 dicembre 2020.

3) Secondo un terzo indirizzo (accolto dal Consiglio nazionale del notariato in un commento del 19 maggio 2002 e dalla Massima n. 191 del Consiglio notarile di Milano) al termine “fattispecie” che la normativa in esame utilizza occorre attribuire natura ambivalente, riferendola sia al momento di approvazione del bilancio sia alla rilevazione delle perdite.
In tal modo, l’ambito di applicazione dell’articolo 6 del Dl 23/2020 è da riferire:
- sia alle perdite relative agli esercizi chiusi in data anteriore al 9 aprile 2020 purché approvati entro il 31 dicembre 2020;
- sia alle perdite rilevate in esercizi che si chiudono successivamente al 9 aprile 2020 entro il 31 dicembre 2020 e che saranno approvati all’inizio del 2021.

Quest’ultima è dunque anche la posizione di Assonime, la quale, per giungere a questa conclusione, deve svalutare la relazione accompagnatoria del Dl 23/2020 (ove si parla di “perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020”) ritenendo che la correlazione tra la maturazione delle perdite e l’epidemia, cui letteralmente allude la relazione, «non trova alcun riscontro nella lettera della norma».


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