Stop all’accertamento se la delega di firma non è nominativa
Nel caso di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio è sempre necessaria l’indicazione nominativa del soggetto delegato. Lo afferma l’ ordinanza 15781/2017 della Cassazione nel respingere il ricorso delle Entrate avverso la sentenza d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado, annullando un avviso di accertamento emesso a carico di un contribuente «in quanto affetto da nullità per illegittimità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto».
La Suprema corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso proposto dalle Entrate, perché ha ritenuto (così confermando l’orientamento già espresso) «insufficiente sia in caso di delega di firma, sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta». Da tanto deriva perciò l’illegittimità delle deleghe impersonali la quale si riflette «sulla nullità dell’atto impositivo, fermo in ogni caso l’onere dell’amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore».
La Cassazione ha quindi ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente applicato tali principi, «ritenendo illegittima la delega rilasciata a persona incerta».
Cassazione, ordinanza 15781/2017