Controlli e liti

Stop all’avviso se non considera che la fatturazione dei compensi è successiva alla stipula degli atti

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Le indagini finanziarie devono tener presente che la fatturazione dei compensi professionali avviene solo successivamente rispetto alla data di stipula degli atti. Dal punto di vista qualitativo, perché le fatture riportano il numero di repertorio dell’atto e quindi risulta agevole riconciliare i movimenti bancari se le fatture riportano una data successiva a quella del versamento. Dal punto di vista quantitativo, l’amministrazione non può recuperare a tassazione il totale dei versamenti, ma solo l’eventuale differenza tra ammontare versato e quello fatturato. Pertanto il mancato rispetto di tale iter viola il principio del contraddittorio. Così la sentenza 261/9/2017 della Ctp Catania (presidente Costa, relatore Resta).

La contestazione
L’amministrazione controlla i movimenti finanziari del 2010 di un notaio e chiede spiegazioni dei versamenti per oltre 300mila euro. La professionista prontamente spiega in diversi incontri che le somme sono meri flussi finanziari e non reddituali, perché:
a) una parte si riferiscono a compensi per atti stipulati, ma successivamente fatturati dato che non sempre è agevole quantificare le imposte da versare per conto del cliente;
b) una seconda parte si riferiscono ai movimenti «cassa cambiali», ovvero a somme relative a elevazione protesti per cambiali e assegni elevato dall’ufficiale giudiziario.

Ma l’amministrazione prescinde dalla giustificazioni fornite e recupera questi versamenti ai fini Irpef, Iva e Irap, accertando nel dicembre 2014 oltre 410mila euro tra imposte e sanzioni. Segue il ricorso introduttivo della donna secondo cui la pretesa è illegittima per non aver l’amministrazione non ha preso in considerazione le spiegazioni fornite. La pensa diversamente l’ente che si difende in giudizio.

La decisione
I giudici etnei però danno ragione alla contribuente per aver l’Amministrazione violato il principio del contraddittorio non avendo dato peso alla documentazione fornita dalla contribuente al fine di ricostruire i movimenti finanziari.

Questo perché dal punto di vista qualitativo:
1) l’Erario può agevolmente riconciliare i movimenti anche se le parcelle riportano data successiva a quella del versamento perché nelle stesse è riportato il numero repertorio dell’atto;
2) la contribuente ha chiarito che sfuggono a imposizione quei versamenti extraconto perché riferiti a elevazione di protesti, punto non contestato dall’amministrazione.
Mentre, dal punto di vista quantitativo, il recupero si deve limitare alla sola differenza tra importo versato e fatturato anziché considerare il totale dei versamenti.

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