Controlli e liti

Stop all’«integrativo» senza elementi nuovi e oltre il termine

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Il divieto di abuso del diritto si applica anche all’attività impositiva dell’amministrazione che, chiamando in causa più norme congiuntamente, emette un accertamento fuori termine. Nel dettaglio, va bocciato l’accertamento integrativo emesso per un’annualità già accertata privo dell’esistenza, novità e sopravvenienza di nuovi elementi impositivi. Così come quello emesso con il termine lungo, senza i presupposti per il raddoppio dei termini (cioè la motivazione della contestazione del reato al contribuente, l’obbligo della denuncia, l’allegazione della denuncia penale all’accertamento o la sua produzione in giudizio). Così si è espressa la Ctr Lombardia 835/05/2017 (presidente Cusumano, relatore Monterisi).

Nel 2003 una banca cedeva un ramo d’azienda. L’ufficio nel 2008 accertava per la prima volta l’annualità 2003, senza muovere alcun rilievo sulla cessione parziale (accertamento originario nei termini ordinari entro il 31 dicembre 2008). Nel 2010 seguiva una verifica fiscale che constatava la neutralità fiscale dell’operazione straordinaria e, quindi, la deduzione della minusvalenza del ramo aziendale ceduto. Nel 2011 l’amministrazione accertava per una seconda volta sempre il 2003 (accertamento integrativo nei termini raddoppiati, entro il 31 dicembre 2012).

La contribuente ricorreva contro il secondo accertamento, con le seguenti motivazioni.

A livello di procedura. Mancano i presupposti per l’emissione dell’accertamento integrativo, perché all’ispezione fiscale del 2010 non emergono elementi nuovi sopravvenuti (erano già tutti conosciuti sin dal 2008).

A livello di decadenza, in diritto. Non ci sono i presupposti per il raddoppio dei termini sotto due profili:

per difetto di motivazione, perché non risulta in maniera chiara e inequivoca né la contestazione del reato al contribuente né i presupposti che comportavano l’obbligo della denuncia;

per mancanza della prova, perché la copia della denuncia non è stata né allegata all’accertamento né prodotta in corso di giudizio di entrambi i gradi.

A livello di decadenza, nel merito. Ancora una volta non ci sono i presupposti per il raddoppio dei termini, in quanto il procedimento penale avviato dai verificatori si è concluso con l’archiviazione del Gip il 15 settembre 2010; il reato di infedele dichiarazione, inoltre, è ormai prescritto da parecchio tempo, da quando è stata presentata la denuncia penale.

I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno ragione alla contribuente, su due punti:

l’accertamento integrativo deve motivare gli elementi nuovi a disposizione dell’ufficio, ovvero gli atti o fatti attraverso cui sono venuti a sua conoscenza, così che il giudice valuti la loro esistenza, novità e sopravvenienza;

l’accertamento con il termine lungo deve indicare la contestazione del reato al contribuente e i presupposti che comportano l’obbligo di denuncia, con produzione della denuncia penale o con l’accertamento o nel giudizio, così che il giudice possa valutare la sussistenza del fumus commissi delicti.

Ctr Lombardia 835/05/2017

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