Stop alle memorie illustrative che ampliano le richieste del ricorso
La memoria illustrativa che contiene la richiesta al giudice di esaminare nuove circostanze e diverse situazioni giuridiche che comportano un ampliamento dell’oggetto della domanda proposta con il ricorso, costituisce illegittima integrazione dei motivi in violazione dell’articolo 24 del Dlgs 546/1992. Inoltre, si applica la sanzione del 30% alle indebite compensazioni effettuate con crediti spettanti, anche per fattispecie verificatesi prima delle modifiche apportate dal Dlgs 158/2015 all’articolo 13 del Dlgs 471/1997. Sono i principi affermati dalla Ctr della Lombardia con la sentenza 4360/18/2018 del 17 ottobre scorso (presidente Martorelli e relatore Grigillo).
Una società compensava, nel mese di gennaio, un credito Iva derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente per un importo superiore a 15mila euro. L’ufficio notificava un atto di recupero, affermando che il credito avrebbe potuto essere usato solo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e solo se fosse stato assistito da visto di conformità. La società impugnava l’atto, eccependo che era stato notificato oltre i termini, che era privo del calcolo degli interessi e delle sanzioni e, nel merito, di aver sanato l’irregolarità con ravvedimento operoso. La società depositava memoria con cui contestava la sanzione del 30%, sostenendone l’applicabilità solo a partire dall’entrata in vigore delle modifiche apportate all’articolo 13 Dlgs 471/1997. Il collegio di primo grado accoglieva il ricorso dichiarando che la sanzione del 30% era stata applicata a una fattispecie verificatasi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate con il Dlgs 158/2015.
L’ufficio appellava la sentenza, eccependo che era fondata su motivi aggiunti proposti con memoria illustrativa, peraltro depositata fuori termine. La società resisteva, affermando che non si trattava di motivi nuovi ma di diversa prospettazione rispetto a quelli sollevati con il ricorso. La Ctr Lombardia osserva che il contribuente con la memoria illustrativa ha richiesto la disamina di nuove circostanze e di diverse situazioni giuridiche che hanno comportato un ampliamento del thema decidendum. Si è in presenza, quindi, di motivi nuovi e non di una diversa prospettazione di quelli sollevati nel ricorso. Per la commissione di secondo grado, la Ctp avrebbe dovuto fondare la decisione solo sull’oggetto della domanda emergente dal ricorso e cioè: validità del ravvedimento operoso, tempestività dalla notifica dell’atto, calcolo degli interessi e sanzioni. La Ctp, invece, ha accolto il motivo sollevato con la memoria illustrativa, depositata fuori termine, affermando che la sanzione del 30% è applicabile solo a fattispecie verificatasi dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate con il Dlgs 158/2015. Nel merito, poi, la sanzione va irrogata nella misura del 30% del credito indebitamente compensato anche per le fattispecie verificatasi prima delle modifiche apportate all’articolo 13, in linea con quanto affermato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 452/E/2008. Il ravvedimento operoso effettuato dalla società,infine, non si è perfezionato poiché sanzioni e interessi sono stati versati in misura inferiori al dovuto. Pertanto, conclude la Ctr, l’appello dell’ufficio va accolto.