R&S, deduzione al 110% e credito di imposta
Le imprese che hanno in corso ruling per il patent box possono transitare nel nuovo regime agevolato
La super deduzione del 110% sulle spese per brevetti, software e design è cumulabile con il tax credit ricerca e sviluppo (R&S). Ma resta l’incognita su quali siano le tipologie di attività agevolate sui beni immateriali dopo l’abolizione del patent box. La legge di Bilancio 2022 da un lato riscrive le norme del decreto Fisco-lavoro (Dl 146/2021) che hanno sostituito, per le imprese titolari di intangibili agevolati, la detassazione del reddito con deduzione maggiorata dei costi; dall’altro lato proroga, con percentuali depotenziate, i crediti di imposta per R&S della legge 160/2019.
Dal patent box al 110%
Il comma 10 della legge di Bilancio modifica, con decorrenza dal 31 dicembre 2021 (giorno di pubblicazione della legge 234/2021 sulla Gazzetta Ufficiale, come prevede espressamente il comma 11), le norme dell’articolo 6 del Dl 146/2021 che hanno cancellato il regime del patent box, sostituendolo con una deduzione maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni beni immateriali.
Le modifiche al Dl Fisco-lavoro, che rendono definitivo il nuovo regime, sono sostanzialmente quattro. In primo luogo, si rettifica il “pasticcio” della decorrenza della abolizione del patent box. Regime che, secondo il testo originario, finiva per essere abrogato ultra-retroattivamente. In base al nuovo comma 8 dell’articolo 6, lo stop scatta a partire dalle opzioni che decorrono dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Dl 146 e, dunque, dalle opzioni sul quinquennio 2021-2025, che non sono più esercitabili. Restano quindi pienamente efficaci le opzioni 2020-2024, anche se comunicate nel quadro OP del modello Redditi dopo il 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del Dl 146).
La seconda modifica riguarda l’ambito oggettivo della nuova agevolazione, che viene limitato a tre sole categorie di beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti e disegni e modelli. Nessun beneficio per i marchi (già esclusi dal patent) e il know-how, intangibile. Quest’ultimo è tipico di tante imprese industriali italiane, spesso restie a registrare le informazioni su prodotti e processi, per tutelarsi meglio da contraffazioni. Ma proprio sul know-how sono in corso molti regimi di patent box.
Retroattività, cumulo e proroga
La terza novità apportata dalla legge 234/2021 riguarda le spese sostenute in vista della creazione di uno dei tre intangibili agevolati. Esse danno diritto alla super deduzione a partire dall’anno in cui il bene viene registrato come privativa industriale con un recupero di quelle sostenute negli otto anni precedenti.
La relazione tecnica al maxi-emendamento che ha introdotto il comma 10 nella legge stima effetti sul gettito per le spese di questo tipo sostenute a partire dal 2013 (anno di recapture: 2021). È quindi un beneficio sostanzialmente retroattivo, che dovrà essere attentamente considerato da parte delle imprese che, avendo ruling per patent box non ancora conclusi, intendessero transitare nel nuovo regime come consentito dal comma 10 dell’articolo 6 del Dl 146.
L’ultima innovazione riguarda la quantificazione del beneficio: le spese per attività di ricerca e sviluppo sui suddetti beni immateriali sono deducibili per un importo maggiorato del 110% (in precedenza 90%). Scompare inoltre il divieto di cumulo, per le stesse spese, tra la super deduzione e il tax credit R&S previsto dalla legge 160/2019. La doppia modifica quantitativa fa sì che il tax saving effettivo sia pari al 30,7% della spesa agevolabile, oltre ovviamente a quello derivante dalla deduzione da conto economico. Non essendovi limiti quantitativi (come invece previsto per il tax credit R&S, che ha tetti annuali di credito utilizzabile), il risparmio in valore assoluto può toccare valori elevatissimi.
La coesistenza tra nuovo regime agevolato per gli intangibili e tax credit R&S si affianca alla proroga che è stata operata dalla legge di Bilancio per quest’ultimo incentivo.
I periodi d’imposta
Il comma 45 della legge 234/2021 prevede (si veda la tabella sotto) la spettanza del credito di imposta per le attività di cui al comma 200 della legge 160/2019 fino all’anno 2031. Ma riducendo, a partire dal 2023 (per il 2022 la percentuale resta invece invariata), dal 20% al 10% la misura dell’incentivo (credito massimo portato da 4 a 5 milioni annui, sempre dal 2023).
Per l’innovazione tecnologica (comma 201), il design e ideazione estetica (comma 202) e l’innovazione tecnologica finalizzata alla transizione 4.0 ed ecologica, la proroga riguarda gli anni 2023, 2024 e 2025. Le percentuali per le prime due tipologie di tax credit scendono dal 10% al 5% a partire dal 2024 (massimale di credito annuo 2 milioni confermato), mentre per transizione 4.0 e green si passa dal 15% del 2022 al 10% del 2023 e al 5% per 2024 e 2025 (massimale annuo a 4 milioni dal 2023). Il tax credit, lo ricordiamo, si calcola sulle spese “al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti”, disposizione che dovrà tenere in considerazione anche l’incentivo previsto per spese rientranti anche nel regime del 110%.
R&S e beni immateriali
La norma che abolisce il patent box non individua con precisione i costi che possono fruire, nel nuovo regime agevolato, della super deduzione 110%. Una prima condizione che va sicuramente rispettata è che i beni immateriali (tassativamente rientranti in una delle tre categorie citate) siano utilizzati direttamente o indirettamente (cioè mediante licenza d’uso a terzi) dall’impresa.
Le attività, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 6, devono essere finalizzate alla «creazione e allo sviluppo» degli intangibili. Non è chiaro se per stabilire quali siano queste attività si possa fare riferimento all’articolo 8 del Dm patent box del 28 novembre 2017. Il dubbio nasce dal fatto che allora si ritenevano agevolabili anche le attività per il mantenimento del bene e quelle di difesa e tutela, come i sistemi anticontraffazione, il deposito e il rinnovo delle registrazioni eccetera. Attività che invece non sono espressamente previste dalla nuova norma: essa pare limitarsi alla creazione e allo sviluppo.