Stop al redditometro se le spese sono state coperte con donazioni del padre
Va annullato l’accertamento sintetico che rettifica, per il 2007, spese per incrementi patrimoniali effettuate negli anni successivi a quello accertato, e spese gestionali che il contribuente afferma di aver coperto con liberalità avute dal padre. Così la sentenza 2971/2/17 della Ctr Emilia Romagna .
L’Ufficio ha chiesto a un contribuente di giustificare e documentare sia le spese, relative agli anni 2005-07, sostenute per la gestione di numerosi beni indici di capacità contributiva ex articolo 1 del Dm 21/9/99 (due auto a gasolio e una a benzina, una residenza principale e una secondaria, la nuda proprietà di due immobili), sia le spese sostenute, nel periodo 2007-11, per incrementi patrimoniali. A seguito di risposta solo parziale al questionario, l’ufficio ha accertato sinteticamente (ex articolo 38, commi 4 e 5, del Dpr 600/73) il reddito 2007. L’uomo ha impugnato l’avviso chiedendone l’annullamento e affermando di aver beneficiato dell’aiuto del padre per far fronte alle spese sostenute. La Ctp ha rigettato il ricorso e ha osservato che il contribuente non aveva fornito prova contraria per confutare la quantificazione redditometrica effettuata dall’ufficio. La Ctr, invece, ha ritenuto fondato l’appello del contribuente con riferimento sia alle spese per incrementi patrimoniali, sia a quelle gestionali.
Con riferimento alle prime, la Ctr ha individuato la disciplina applicabile alla fattispecie, tenendo conto delle modifiche apportate dall’articolo 22 del Dl 78/10 all’accertamento “sintetico puro” ex articolo 38, commi 4 e ss., Dpr 600/73. Ha, quindi, affermato che la novella copriva gli accertamenti relativi al 2009 e successivi anni, e non si estendeva al 2007. Sulla base della vecchia disciplina, poiché le spese per l’acquisto di beni durevoli (incrementi patrimoniali), si presumevano finanziate in quote costanti con il reddito conseguito nel periodo d’imposta di effettuazione della spesa e con quello dei 4 anni precedenti, la ricostruzione redditometrica effettuata dall’ufficio non poteva ritenersi corretta. Soprattutto perché l’auto era stata acquistata nel 2010 e il conferimento in piena proprietà di una partecipazione era avvenuto nel 2008, in anni successivi al 2007.
Quanto alle spese inerenti la gestione degli altri beni, la Ctr ha ribadito che l’accertamento sintetico era legittimo se: a) consentiva di rettificare in aumento il reddito del contribuente alla luce dei fatti indicatori di una certa disponibilità reddituale del dichiarante, e b) se il contribuente non forniva prova, certa e contraria, che i proventi per sostenere quel volume di spesa derivavano da altre fonti. Nella fattispecie esaminata, invece, la Ctr, dopo aver preso atto che le liberalità ricevute dal padre erano indicate in una scrittura privata (non autenticata) e che non era controversa tra le parti la circostanza di tali elargizioni, ha concluso che l’ufficio non avrebbe potuto chiedere l’ulteriore dimostrazione che il contribuente aveva usato la liquidità ricevuta per coprire le spese gestionali 2007, trattandosi di una prova diabolica e non esigibile.
Ctr Emilia Romagna, sentenza 2971/2/2017