Adempimenti

Stop ai rimborsi del 730: comunicazione via web e via mail

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di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Riepilogo delle regole per la gestione dei flussi telematici per assicurare al lavoratore dipendente il conguaglio delle imposte derivanti dal 730, con un focus specifico sulle norme per bloccare i rimborsi in caso di controlli preventivi (articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014). È, in sintesi, il contenuto della circolare 4/E/2018 di ieri, con la quale l’Agenzia passa in rassegna tutti gli aspetti tecnico/burocratici (con le relative norme applicative) relativi al flusso telematico dei risultati contabili dei 730 destinato ai sostituti d’imposta.

Le Entrate ricordano i cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni la fase finale dell’assistenza fiscale, principalmente per effetto dell’introduzione del 730 senza sostituto, della dichiarazione precompilata diretta, e dei controlli preventivi sui rimborsi. In relazione a queste modifiche viene sottolineato come le procedure telematiche siano state interessate da un costante processo di consolidamento tecnico, che ha permesso una più completa informatizzazione del flusso telematico. Per agevolare Caf, intermediari e sostituti d’imposta, la circolare contiene un cronoprogramma - riportato a lato - per la gestione del flusso telematico del 730 che detta le scadenze per sostituti d’imposta (ed Entrate) nella gestione dell’adempimento.

Il conguaglio

Il conguaglio viene materialmente eseguito dai sostituti d’imposta solo a seguito della ricezione dei risultati contabili (importo dell’imposta a debito o a credito risultante dal 730) da parte delle Entrate. Queste comunicazioni vanno obbligatoriamente gestite tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Di conseguenza i sostituti d’imposta devono comunicare alle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove riceverli; dal 2015 vi è l’obbligo di comunicare tale sede insieme a quella per le certificazioni uniche («Cu») entro il 7 marzo.

Per consentire ai sostituti d’imposta di trasmettere correttamente i dati sono stati predisposti:

il quadro CT (presente all’interno della Cu), che va utilizzato solo in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;

il modello Cso («Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate») che, invece, deve essere utilizzato principalmente per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati.

I controlli preventivi

La circolare indica anche le procedure attraverso le quali gestire il flusso telematico dei 730 sottoposti a controlli preventivi (quindi con rimborso sospeso) nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014. Si tratta del 730 presentato con modifiche rispetto a quello precompilato, da cui emerge un rimborso superiore a 4mila euro, ovvero da cui emergono elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti con il provvedimento del 9 giugno 2017.

Per i 730 precompilati presentati via web senza intermediario (inclusi quelli in cui venga indicato l’Inps come sostituto d’imposta) e sottoposti a controllo preventivo, l’Agenzia informa della sospensione del rimborso (in attesa dei controlli previsti) direttamente il contribuente, mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di presentazione del 730. Se il modello è stato presentato tramite Caf/professionista, l’Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio e informa della sospensione l’intermediario che ha prestato l’assistenza fiscale (codice CO nella ricevuta). Quest’ultimo deve comunicare al contribuente che l’Agenzia provvederà all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Il diniego a effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito, o è cessato prima della data per l’avvio della presentazione del 730.

Agenzia delle Entrate, circolare 4/E/2018

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