Stop al «sale and lease back» in triangolazione con una cartiera
L’utilizzo improprio del sale and lease back, effettuato in triangolazione con una cartiera, non autorizza alcun tipo di detrazione Iva. A precisarlo è la sentenza 6920/2017 della Cassazione .
Il contenzioso
In riforma della sentenza di primo grado, la Ctr ha confermato il recupero dell’Iva 2015 indebitamente detratta, ritenendo oggettivamente inesistente l’operazione di acquisto di un trattore venduto al contribuente dalla moglie, a seguito di numerose cessioni intermedie simulate, poste in essere al solo scopo di fornire al contribuente una liquidità immediata, secondo uno schema triangolare non supportato da prove relative alla movimentazione materiale del bene ceduto e alla regolare movimentazione dei mezzi finanziari. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto inesistente l’operazione di sale and lease back, sulla base di una serie di motivazioni (il finanziamento erogato era stato superiore al valore del trattore; quest’ultimo era sempre stato nella disponibilità del contribuente come dimostrato dalla circostanza che era stato venduto allo stesso prezzo ad una società «cartiera» da altra società, erogatrice del prestito, e che era poi tornato alla moglie, saldatrice del mutuo con firma di cambiali). Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione e la Corte lo ha respinto.
La sentenza
I giudici di legittimità hanno dato atto, secondo quanto accertato dalla Ctr, della presenza di operazioni oggettivamente inesistenti che, in quanto tali, non consentivano la detrazione d’imposta. Per orientamento di legittimità consolidato, infatti, l’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 consente la detrazione Iva soltanto per le «operazioni vere e reali».
Nella vicenda esaminata, l’operazione di finanziamento era stata dissimulata da una compravendita dello stesso bene che aveva permesso al contribuente di costituirsi un credito Iva in danno all’erario. Si era trattato, cioè, di «mere espressioni cartolari».
Cassazione, sentenza 6920/2017