Stop alle sanzioni penali se c’è l’accordo col Fisco
Nel Dl approvato in Consiglio dei ministri anche la possibilità per il contribuente di dimostrare alle Entrate il mancato superamento delle soglie di punibilità su versamenti e indebite compensazioni
Un salvagente penale per chi trova l’accordo con il Fisco. Scatterà la non punibilità per alcuni reati tributari, come nel caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150mila euro per annualità, omesso versamento di Iva di importo superiore a 250mila euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50mila euro, quando le violazioni sono state definite e le somme dovute sono state integralmente pagate dal contribuente. Insomma, la definizione a tavolino con l’amministrazione finanziaria comporterà una sorta di “scudo” dai reati di omesso versamento nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare di non aver superato le speciali soglie di non punibilità. Una tutela che va oltre la cosiddetta «evasione di necessità», proprio perché arriva ad “abbracciare” anche l’indebita compensazione, ma punta sul meccanismo di premialità del contribuente che si dimostra collaborativo con il Fisco: si trova l’accordo o si fa il ravvedimento, si paga tutto e si guadagna la non punibilità per alcuni reati tributari legati agli omessi versamenti. È una delle modifiche al decreto bollette inserite durante il Consiglio dei ministri del 28 marzo e attese in «Gazzetta Ufficiale».
Un intervento che, tra l’altro, amplia il perimetro per la tregua fiscale sugli accertamenti. E un anticipo della moratoria estiva già delineata nel Ddl di delega fiscale. Si profila, infatti, una riscrittura del calendario delle sanatorie, a cominciare da quelle con la scadenza ravvicinata del 31 marzo: la prima rata della definizione relativa agli errori formali con 200 euro slitta, infatti, al 31 ottobre 2023 (mentre resta ferma il secondo appuntamento del 31 marzo 2024) mentre la primo (o unica) deadline del ravvedimento speciale viene rinviata al 30 settembre 2023. Ma cambiano anche le date per le tre definizioni delle controversie tributarie (definizioni liti pendenti, conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione), per cui la domanda di adesione e il versamento della prima (o unica) rata slittano dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Non solo, perché diventano definibili (con lo sconto a seconda dell’andamento e del grado in cui si trovano) anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (e non al 31 gennaio 2023, come indicato nelle prime bozze del Dl bollette) nelle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado relative ad atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate. Nessuno spazio, dunque, per atti della riscossione o delle dogane.
Il pagamento agevolato della pretesa erariale senza contestazioni, più tecnicamente l’acquiescenza, previsto dalla legge di bilancio viene dunque esteso anche agli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Questi atti, secondo la nuova norma, possono essere definiti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge. Il vantaggio per il contribuente è quello di poter pagare un diciottesimo delle sanzioni, mentre restano sempre dovute senza sconti le maggiori imposte richieste dal Fisco.
Rientrano nella sanatoria dei processi verbali di constatazione (Pvc) anche quelli consegnati entro il 31 marzo 2023. E questo con un meccanismo per cui sono sanabili le adesioni agli accertamenti emessi dal Fisco proprio sulla base di quei verbali.
Particolare rilievo assume la norma di interpretazione autentica inserita nel decreto legge approvato in Consiglio dei ministri. In primo luogo, con effetto retroattivo, gli avvisi bonari da liquidazione delle dichiarazioni (cosiddetti 36 bis) sono esclusi dal ravvedimento speciale, ossia quella sanatoria prevista sempre dalla tregua fiscale che consente il pagamento di un diciottesimo delle sanzioni dovute.
Sarà possibile ottenere lo scudo del ravvedimento speciale anche da parte di chi abbia «validamente» presentato una dichiarazione commettendo però violazioni relative ai periodi d’imposta 2021 e precedenti.
Altro chiarimento del decreto che merita attenzione è quello che prevede l'impossibilità di utilizzare il ravvedimento speciale per le violazioni sul mancato monitoraggio, in sostanza le mancate indicazioni di beni e proprietà detenute all'estero nel quadro RW della dichiarazione. Al contrario sarà possibile regolarizzare i redditi di fonte estera, come ad esempio quelli dei frontalieri o di pensione percepita oltre confine, nonché il mancato versamento delle imposte sulle proprietà immobiliari (Ivie) o sulle attività finanziarie (Ivafe).