Adempimenti

Stp tra commercialisti e consulenti del lavoro abilitate all’uso dei canali fiscali

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di Federica Micardi

Le società tra professionisti di commercialisti e consulenti del lavoro sono state inserite tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

È quanto si legge nel provvedimento 353616 di ieri dell’agenzia delle Entrate.

«Questo provvedimento serve a colmare un vuoto normativo - spiegano i delegati al fisco del Consiglio nazionale dei commercialisti Maurizio Postal e Gianluca Gerosa - relativo alle società tra professionisti». Fino ad oggi, infatti, anche se era la Stp ad assumere l’incarico, la trasmissione doveva avvenire attraverso un professionista socio della Stp stessa.

Quello di ieri non è il primo intervento che mira a estendere alle Stp competenze prima legate al singolo professionista. Un altro intervento di questa natura è stato fatto un anno e mezzo fa con la risoluzione 23/E del 2016 che ha permesso al commercialista socio di una Stp di poter apporre il visto di conformità della dichiarazione che lui predisponeva avvalendosi sia della chiave Entratel che della partita Iva e della polizza della Stp.

Tornando al provvedimento, tra gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - ma esclusivamente per le dichiarazioni di successione - vengono incluse le società tra professionisti iscritte all’albo dei geometri e geometri laureati.

Il provvedimento di ieri modifica anche l’articolo 15 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e accoglie tra gli ammessi alla registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte le Stp iscritte all’albo dei geometri e geometri laureati.

L’agenzia delle Entrate chiarisce anche che sono abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e delle domande di volture catastali anche agli iscritti all’albo degli ingegneri, all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di «architetto» o «architetto junior» e le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

«Il provvedimento in questo caso non fa un esplicito riferimento a commercialisti e consulenti - spiegano Postal e Gerosa - perché l’essere inclusi tra gli intermediari fiscali di carattere generale, e quindi nel Dpr 322/98, articolo 3, sottintende che possiamo svolgere anche queste attività». Una precisazione contenuta nelle motivazioni allegate al provvedimento.

Le norme aggiornate:

• L’articolo 3 comma 3 del Dpr 322/98 stabilisce che i professionisti abilitati all’invio delle dichiarazioni /redditi, Irap e Iva) sono commercialisti e consulenti del lavoroI

• Il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 sui contratti di locazione stabilisce, all’articolo 15, quali sono i soggetti incaricati alla registrazione e, oltre a quelli indicati all’articolo 3, comma 3 del Dpr 322/98 (comma 1, lettera b), include alla lettera g i geometri e ora le Stp tra geometri

Agenzia delle Entrate, provvedimento 53616 del 9 marzo 2018

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