Stralciata dalla Cassazione la lite per una mini cartella
Cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l’atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il Dl 119/2018. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 11410 di ieri.
La vicenda traeva origine da una cartella di pagamento per un canone Rai, impugnata dinanzi al giudice tributario. Entrambi i collegi di merito confermavano la debenza delle somme ed il contribuente ricorreva in Cassazione lamentando, in sintesi, dei vizi di motivazione.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che, nelle more del processo, è stata introdotto il cosiddetto “stralcio”. Precisamente, il Dl 119/2018, con l’articolo 4, ha previsto che i debiti di importo residuo al 24 ottobre 2018 fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
La norma prevedeva che tale annullamento fosse effettuato al 31 dicembre 2018 e che l’agente della riscossione dovesse trasmettere gli atti agli enti interessati relativamente alle quote annullate.
I giudici di legittimità hanno così rilevato che, in questo caso, la cartella oggetto di controversia era stata notificata il 12 luglio 2008 e il valore del procedimento era inferiore a mille euro. L’agenzia delle Entrate sul punto non ha sollevato contestazioni di sorta e pertanto è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
La decisione, per quanto è noto, dovrebbe essere tra le prime che hanno applicato in via automatica, senza cioè un’istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle. Fa però riflettere che, nonostante la norma ordinasse all’agenzia l’annullamento entro il 31 dicembre 2018, sia stato necessario il giudizio in Cassazione.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11410 del 30 aprile 2019