Strategie di gruppo ma debiti per società
Le esigenze di coordinamento e definizione unitaria dell’insolvenza di società diverse appartenenti a uno stesso gruppo è ineludibile, considerati gli intensi intrecci di relazioni economiche e finanziarie all’interno dei gruppi di società soggetti a direzione unitaria. Un punto fermo è quello che impone il rispetto del principio della garanzia patrimoniale dei creditori (articolo 2470 codice civile) e quindi la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive delle singole società del gruppo, per evitare che i creditori delle società con patrimonio più capiente possano trovarsi a concorrere con quelli delle società meno capienti. Sono invece ragioni di convenienza quelle che rendono preferibile, a vantaggio dei creditori, una trattazione in unica procedura della soluzione dell’insolvenza del gruppo.
La legge 115/2017 prevede la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La legge delega prevede di introdurre una disciplina per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive. Sarà così consentito che la soluzione della crisi passi attraverso un piano unitario di gruppo, mentre allo stesso tempo i creditori delle diverse società potranno votare separatamente sulla proposta che li riguarda. Il piano potrà contenere operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo, funzionali alla continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori, prevedendo forme di tutela per i soci ed i creditori delle singole società e per gli altri interessati nelle operazioni. Nel nuovo sistema tutte le procedure di insolvenza (e quindi anche quelle di gruppo) troveranno ingresso attraverso un giudizio di accertamento della situazione di crisi o di insolvenza, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure. È espressamente ammessa anche una domanda unica di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo (articolo 182-bis legge fallimentare). Per quanto riguarda i rapporti intragruppo, sono confermati sia l’esclusione dal voto delle società del gruppo nel concordato, sia in ogni caso il principio di postergazione dei finanziamenti in presenza delle condizioni dell’articolo 2467 codice civile. Qualora non sia possibile attivare un’unica procedura di gruppo, saranno stabiliti obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, in Italia o all’estero. Si tratta di principi oggi previsti per l’insolvenza transfrontaliera dal nuovo regolamento Ue 2015/848 in vigore dal giugno 2017.