Imposte

Stretta Ace, salvi i conti correnti

di Luca Miele

La stretta sull’aiuto alla crescita economica alla verifica della definizione di valori mobiliari.

Una delle limitazioni all’utilizzo dell’agevolazione Ace introdotta dalla l egge di bilancio 2017 riguarda la “sterilizzazione” del capitale proprio per effetto della quale la variazione in aumento Ace non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La previsione, che non riguarda le banche e le imprese di assicurazione, si applica già dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

La nuova norma solleva alcuni dubbi interpretativi, solo in parte già risolti. Il primo chiarimento ha riguardato la natura di tale previsione: non si tratta di una disposizione antielusiva ma di una norma di sistema per la determinazione del beneficio e, quindi, non è consentito presentare un interpello probatorio di disapplicazione. In altre parole, si tratta di una previsione non derogabile in quanto la sua finalità è quella di non riconoscere il beneficio a quelle società che destinano l’incremento del proprio capitale a investimenti puramente finanziari; nell’ipotesi, infatti, non si produrrebbe quel rafforzamento dell’apparato produttivo che è alla base dell’introduzione dell’Ace.

Un ulteriore problema applicativo si pone per la concreta individuazione degli incrementi.

Motivi di semplificazione indurrebbero a privilegiare la soluzione di assumere gli incrementi così come emergono dal bilancio di esercizio, quale risultato complessivo sia delle movimentazioni che delle valutazioni dei titoli e dei valori mobiliari in questione. Non si può non sottolineare, tuttavia, che in tal modo si potrebbe dare rilievo anche a fenomeni valutativi estranei alle finalità della disciplina in esame. Si pensi, ad esempio, alla valutazione al fair value di alcuni strumenti finanziari.

Tale problematica è stata risolta, ai tempi della Dit, precisando che è necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell’acquisto dei titoli e altri valori mobiliari. In particolare, data la consistenza dei titoli in portafoglio risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, in ciascun esercizio le risorse finanziarie impiegate nell’acquisto di titoli, per l’importo che eccede quelle derivanti da eventuali disinvestimenti, costituiscono un incremento rilevante ai sensi della norma citata (circolare dell’agenzia delle Entrate 61/E/2001).

Ciò che dovrebbe rilevare è, quindi, l’incremento che derivi da nuovi investimenti di liquidità (saldo positivo tra disinvestimenti e nuovo investimenti) e non la mera variazione del saldo di bilancio che potrebbe determinare una variazione che prescinde totalmente da forme di investimento “liquide”.

Ulteriore dubbio interpretativo riguarda l’individuazione della tipologia dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. Se si ritengono tuttora validi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di Dit (Dual income tax), per «titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni» dovrebbero intendersi quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo. In tal senso si è espressa la circolare 6 marzo 1998, n. 76 che, a quel tempo, si è riferita all’articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera c-ter del Tuir.

Una scelta diversa potrebbe essere quella di richiamare, per una più precisa individuazione dei valori mobiliari, la nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf). Se così fosse, tuttavia, sarebbero esclusi dalla nozione di valori mobiliari i certificati di deposito che rappresentano strumenti del mercato monetario e le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio che, invece, erano state comprese nell’ambito di applicazione della norma Dit.

Quale sia la soluzione che si intenderà adottare, sembra che restino comunque esclusi dalla nozione di valori mobiliari i conti correnti e i depositi bancari/postali.

L’Ace negli anni

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