Imposte

Studenti fuori sede, esenzione possibile per i contributi all’affitto

Gli aiuti erogati dalle Università statali non dovrebbero rientrare in alcuna fattispecie reddituale

di Marco Magrini

Ci si chiede spesso come debbano essere trattati fiscalmente i contributi per le spese di locazione abitativa a favore degli studenti fuori sede, iscritti alle università statali. Bene: quei contributi, introdotti dalla legge di Bilancio 2021, dovrebbero essere esenti da tassazione, non rientrando in alcuna fattispecie reddituale.

Il quadro normativo per l’attribuzione di questi sostegni si è completato il decreto del ministero dell’Università 1013 del 30 luglio 2021, pubblicato il 10 settembre scorso, in attuazione dell’articolo 1, commi 526 e 527, della legge 178/2020. Le università statali possono quindi emanare i bandi che dovrebbero determinare le graduatorie di erogazione, in conseguenza delle istanze degli studenti, nell’arco di questo mese di ottobre 2021.

I requisiti richiesti
Gli studenti iscritti alle università statali nell’anno accademico 2020/2021 possono ottenere il contributo, da parte degli atenei, sulle spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021. Ma per farlo devono:
- appartenere a un nucleo familiare con Isee non superiore a 20.000 euro;
- essere fuori sede, cioè residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l’immobile locato;
- non fruire di altri contributi pubblici per l’alloggio, compresi altri sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.

Il trattamento fiscale
Il valore del contributo pro capite verrà stabilito, nel limite del plafond massimo assegnato di 15 milioni di euro, in base alle istanze ricevute dalle università che definiranno il numero degli aventi diritto.
Seguendo la prassi dell’agenzia delle Entrate (risoluzione 119/E/2019) si deve ritenere che questa erogazione non debba esporre gli studenti percettori ad alcuna forma di tassazione, mancando la possibilità di classificare il contributo fra le fattispecie reddituali.

La risposta a interpello n. 172 del 6 giugno 2020 ha affrontato un argomento simile, concernente il trattamento fiscale di contributi introdotti da una legge regionale, a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscono il proprio domicilio nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca con sede operativa nel territorio regionale.
La risposta ha affermato il principio secondo il quale un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una categoria reddituale non è assoggettabile a imposizione diretta.

Quindi il contributo per le spese di locazione abitativa viene corrisposto agli studenti per finalità generali perseguite dall’ente erogatore, in relazione alle previsioni di legge, e non parrebbe riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir (posto che tra l’Ateneo erogatore e lo studente non sussista alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Dpr 917/1986. Dunque, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

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