Adempimenti

Studi di settore, congruità a rischio nel sistema «registrato»

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di Lorenzo Pegorin

Congruità a rischio per gli studi di settore delle imprese di servizi che hanno optato per il regime del registrato. La mancanza di correttivi, previsti per le imprese in semplificata che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/73, rischia di compromettere la congruità di coloro che, solitamente, fatturano le prestazioni ultimate entro la fine del periodo d’imposta, nell’annualità successiva. In particolare nel 2017, anno di passaggio di regime (da competenza a registrato), costoro si trovano a non poter contare sui ricavi fatturati nel 2018 di competenza del 2017 che sulla base delle regole del «registrato» fanno per l’appunto reddito nel 2018.

È il caso, ad esempio degli agenti e dei rappresentati di commercio (studio YG61U), delle imprese che eseguono elaborazioni contabili (studio WG92U), degli autotrasportatori (studio WG68U). Nel precedente regime (in vigore fino al 31 dicembre 2016) i ricavi fatturati nel 2017, ma per l’appunto di competenza del 2016, erano invece affluiti nel reddito imponibile del 2016 (e quindi nello studio di settore del 2016), a nulla rilevando il momento di fatturazione. Nei casi più eclatanti, come ad esempio per gli autotrasportatori, potrebbe mancare all’appello addirittura un intero trimestre (come evidenziato dalla recente circolare 14/E/2018), trascinando al ribasso l’imponibile su cui vengono calcolate le imposte, ma anche i ricavi dichiarati, da porre a confronto con quelli stimati dal software Gerico.

In questi casi, l’unico rimedio possibile è quello di segnalare la questione nel quadro Annotazioni posto in calce al modello evidenziando, se del caso, che per competenza il contribuente non avrebbe avuto problemi a raggiungere il livello di congruità atteso dal software.

È quindi evidente come il cambio di regime abbia complicato non poco le cose in ambito studi settore, specie in questo primo anno di passaggio. Ed è per questo che, per cercare di gestire la questione in vista del passaggio agli Isa, nei modelli di quest’anno, per tutti i contribuenti in semplificata (sia quelli che hanno optato per il registrato, sia quelli che applicano il regime di cassa) si deve compilare il quadro Z nel quale indicare i componenti negativi e positivi di reddito che si manifestano «a cavallo» fra due annualità. Va quindi ribadito che gli elementi indicati in questo quadro non hanno alcuna influenza sul risultato di Gerico di quest’anno, ma servono per l’appunto solo per gestire le suddette componenti in modo corretto negli Isa.

Ai fini pratici, si ricorda che il quadro Z è composto di 4 righi, la cui compilazione è tutt’altro che agevole, anche se in alcuni casi potrebbe essere d’aiuto il software che gestisce direttamente il reperimento automatico delle informazioni. Nel rigo Z901 in pratica vanno indicati i Ricavi di competenza 2016 incassati e/o fatturati nel 2017. Ad esempio, per i soggetti che hanno optato per il regime di cassa vanno segnalati i ricavi derivanti da vendite di beni consegnate nel 2016 il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, oppure i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimate nel 2016, ma con importi incassati nel 2017, oppure ancora per i soggetti con il regime del registrato, come evidenziato nella prima parte dell’articolo, si devono indicare i ricavi fatturati nel 2017 per prestazioni del 2016.

Nel rigo Z902, invece, andranno indicati, quei componenti positivi incassati/fatturati nel 2016, ma che in quell’anno non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile (ad esempio, acconti fatturati ed incassati nel 2016 andati a ricavo nel 2017). Nei righi Z903 e Z904, idem come sopra, sul versante costi. Quindi in Z903 andranno indicati i costi di competenza 2016 pagati e/o fatturati nel 2017, mentre nel rigo Z904 i costi che non hanno concorso alla determinazione del reddito 2016, ma che lo faranno negli esercizi successivi (2017 e annualità seguenti).

Esempio di compilazione

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