Imposte

Studi di settore, la doppia franchigia indica la gravità

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Sono legittimi gli accertamenti basati sugli studi di settore se gli scostamenti tra ricavi dichiarati e presuntivamente determinati risultano «gravi», sia in valore assoluto che in valore relativo. Fino al 2010, per legge, tale gravità era definita rispettivamente pari ad almeno 50mila euro e pari ad almeno il 40%, rispetto ai valori dichiarati. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 192/32/17 (presidente Izzi, relatore Santamaria Amato).

Un idraulico consegue nel 2007 e nel 2008 ricavi per oltre 300mila euro, compila gli studi di settore che risultano congrui con i ricavi dichiarati e poi presenta i due modelli Unico.

L’amministrazione riclassifica i dati contabili ed extracontabili del prospetto e, tramite Gerico, ridetermina maggiori ricavi nel 2007 per 33mila euro (+11%) e nel 2008 per 45mila (+15%). Secondo l’ufficio, inoltre, non spetta alcuno sconto sui maggiori scostamenti accertati, anche se rientrano nella franchigia assoluta dei 50mila e in quella relativa del 40% perché i valori sono emersi solo a seguito di controllo.

Il contribuente ricorre. Dal punto di vista oggettivo, i maggiori ricavi accertati risultano entrambi nei limiti “affrancati” dalla norma allora vigente (articolo 10, comma 4-bis, legge 146/1998, poi abrogato dall’articolo 10, comma 12, Dl 201/2011). Se tali limiti vengono rispettati, dal punto di vista soggettivo non sono richiesti altri requisiti e - come sottolinea il contribuente - la mancata esposizione dei dati nel prospetto dell’originaria dichiarazione (poi scoperta nella successiva attività istruttoria) non può rappresentare una causa ostativa.

L’amministrazione, invece, vincola l’ambito di applicazione degli abbattimenti assoluto e percentuale al solo caso di compilazione veritiera del prospetto e non al caso di specie, sottolineando che la congruità è emersa solo a seguito di erronee indicazioni dei dati.

Il giudice di primo grado dà ragione all’amministrazione, mentr la Ctr ribalta la sentenza a favore del contribuente, con le seguenti due motivazioni.

La gravità. Nella quantificazione della «grave incongruenza» spetta sempre, ratione temporis, il beneficio della “doppia franchigia”, perché la volontà del legislatore è accertare induttivamente solo i gravi scostamenti ottenuti dalla differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati.

L’errore. Nella compilazione del prospetto degli studi di settore non rileva l’eventuale erronea indicazione: la norma non specifica il momento in cui debba emergere la congruità, tenuto conto delle franchigie (in sede di dichiarazione o in un momento successivo).

In sintesi, le due franchigie, assoluta e relativa in vigore sino al 2010 sono un precedente normativo rilevante per interpretare in futuro cosa significa «grave» scostamento. Inoltre, la compilazione del contribuente, anche se imprecisa, comporta la sola sanzione per l’erronea indicazione dei dati nel prospetto.

Ctr Lombardia 192/32/17

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