Controlli e liti

Studi di settore, nel leasing i canoni vanno distinti in base al periodo di deducibilità

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di Cristina Odorizzi

Gli studi di settore da applicare su Unico 2014 e quindi per i redditi 2013 (approvati con decreto dello scorso 24 marzo), presentano fra le novità generali di tipo operativo una nuova articolazione dei campi relativi ai canoni di leasing.
Va ricordato in primo luogo che le istruzioni relative agli studi di settore si dividono in parte generale e in istruzioni sugli specifici quadri, in particolare quadro A – Personale addetto all'attività, quadro F e G elementi contabili, quadro X altre informazioni ai fini dell'applicazione degli studi, quadro V ulteriori dati specifici, quadro T, congiuntura economica.
La parte generale delle istruzioni non presenta rilevanti novità, salvo una miglior specifica esemplificativa in merito ai casi di non normale periodo di attività. Il paragrafo 3 utilmente chiarisce che sono da considerare in periodo di non normale svolgimento dell'attività ad esempio i contribuenti che pur avendo formalmente avviato l'attività in precedente periodo d'imposta, non hanno ancora effettuato alcuna operazione a causa di assenza di autorizzazioni. Per questi contribuenti è previsto un esonero dalla compilazione delle sezioni del modello rilevanti ai fini della stima che richiedono informazioni in termini di percentuali sui ricavi.
Le istruzioni parte generale, come già lo scorso anno, sottolineano che i dati contabili contenuti nei quadri destinati a dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali mentre al fine del quadro F o G va assunto l'importo fiscalmente rilevante. Quindi ad esempio le spese per autovetture nel primo caso vanno assunte piene e nel secondo solo nei limiti dell'importo fiscalmente deducibile.
In riferimento poi al quadro F emerge la nuova indicazione inerente i canoni di leasing in adeguamento alle modifiche normative introdotte nel corso del 2013.

Canoni di leasing e quadro F
I canoni di leasing vanno inseriti unitamente ai canoni di locazione, di noleggio e di affitto d'azienda nel rigo F18 campo 1) come totale indistinto. I canoni di leasing inerenti autovetture, in base al criterio sopra indicato, vanno assunti nell'importo fiscalmente rilevante (articolo 164 del Tuir). Seguono poi nel rigo F18 ulteriori campi di specifica in cui inserire dettaglio delle cifre già inserite nel campo 1. In particolare si tratta di dettagliare: canoni di locazione e leasing di beni immobili (campo 2); canoni di locazione non finanziaria e di noleggio di beni mobili strumentali (campo 3) e canoni di leasing per beni mobili strumentali (campo 4). La novità di quest'anno riguarda quest'ultimo campo 4 e il nuovo campo 5, finalizzati a dare evidenza distinta dei canoni di leasing per beni mobili deducibili fiscalmente entro ed oltre il periodo di durata del contratto. Tale distinzione risponde all'esigenza di prendere in considerazione le modifiche normative introdotte dall'articolo 4-bis, Dl 2 marzo 2012, n. 16 alle condizioni di deducibilità dei canoni di leasing. La modifica apportata all'articolo 102 del Tuir ha eliminato la condizione della durata minima contrattuale ai fini della deducibilità dei canoni di leasing.

Nuova disciplina dei contratti di leasing
La nuova disciplina dei contratti di leasing, volta a favorirli senza alterare il vincolo fiscale, la stipula di contratti di più breve durata per ridurre rischi creditizi per le società concedenti, si applica ai contratti stipulati dal 29 aprile 2012. Quindi con la modifica normativa nulla cambia se la durata contrattuale coincide o è superiore a quella minima individuale dall'articolo 102, comma 7, del Tuir. In questo caso infatti i canoni di leasing rimangono deducibili con la stessa cadenza temporale con cui sono imputati a conto economico (articolo 109, comma 4, del Tuir). Se invece la durata contrattuale è inferiore a quella minima fiscale citata, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico, con ciò quindi verificandosi un disallineamento tra valori civilistici e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio e la conseguente necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito nel modello Unico. In merito la circolare 17/E del 29 maggio 2013 chiarisce che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale troveranno riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione pari all'importo del canone fiscalmente deducibile, da effettuarsi fino al completo riassorbimento dei valori sospesi (si veda esempio in tabella allegata).

Effetti per la compilazione degli studi di settore
La conseguenza diretta della modifica normativa descritta ai fini della compilazione del modello studio di settore si riflette nell'inserimento dei nuovi campi 4 e 5, rigo F18. Questo significa distinguere per i contratti di leasing i beni mobili strumentali le quote di canoni fiscalmente deducibili entro ed oltre il periodo di durata contrattuale. Quindi il contribuente dovrà inserire:
- nel campo 4, le quote di canoni di leasing per beni mobili strumentali deducibili nel periodo di durata contrattuale;
- nel campo 5, le quote di canoni di leasing per beni mobili strumentali deducibili oltre il periodo di durata contrattuale.
Quindi ai fini del campo 4 sarà necessario depurare i canoni di leasing stanziati a bilancio delle quote non deducibili nell'esercizio ed inserire il dato netto. Mentre nel campo 5 andranno inseriti i canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto (corrispondente alla variazione fiscale in diminuzione).

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