Studi di settore, note tecniche da allegare all’atto impositivo
L’amministrazione deve tener conto delle note tecniche e metodologiche nelle varie fasi di formazione di un accertamento basato sugli studi di settore. Nella fase istruttoria non basta allegare all’invito di convocazione per il contraddittorio gli esiti delle elaborazioni numeriche. E nell’atto impositivo, oltre alle note, devono essere allegati anche il prospetto contabile ed extracontabile di quantificazione della pretesa. Infine, nella fase processuale la legittimità dei maggiori ricavi deve essere provata con anche le tabelle dei coefficienti e la lista delle variabili applicative. È quanto affermato dalla Ctr Sardegna 257/5/2017 (presidente La Rocca, relatore Borelli).
Applicando gli studi di settore, l’ufficio accerta a un costruttore edile un imponibile di 53mila euro rispetto a quello dichiarato di 26mila. Il contribuente ricorre, lamentando che l’amministrazione non ha allegato il prospetto dei calcoli effettuati per rideterminare i maggiori ricavi accertati e la mancanza di motivazione in quanto il semplice scostamento rispetto a Gerico non integra le presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’ufficio resiste, sottolineando che - anche senza l’allegazione dei calcoli eseguiti - l’atto è valido perché i conteggi sono stati allegati all’invito al contraddittorio e il contenuto dello studio di settore è poi stato riprodotto nell’accertamento. Inoltre, secondo l’ufficio, il mero scostamento ha, ope legis, valore di presunzione grave, precisa e concordante ed è onere del contribuente fornire la prova contraria.
Sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado danno torto all’amministrazione. I decreti ministeriali attuativi dell’articolo 62-bis del Dl 331/1993 dispongono espressamente che ogni singolo studio di settore debba sempre essere «corredato dalle note metodologiche» e la loro mancata allegazione all’accertamento impedisce di comprendere l’iter seguito nelle diverse fasi di determinazione della pretesa.
1) Fase istruttoria. Per rispettare il corretto iter procedimentale amministrativo, la Ctr ricorda che non basta che gli esiti delle elaborazioni numeriche siano allegati all’invito di convocazione per il contraddittorio, perché vanno altresì allegate le note tecniche e metodologiche dello studio di settore considerato.
2) Fase impositiva. Per rispettare il diritto di difesa del contribuente, la Ctr afferma che occorre allegare all’accertamento, oltre alle note tecniche e metodologiche, anche il prospetto contabile ed extracontabile di determinazione della pretesa (se non allegato all’invito di convocazione per il contraddittorio, è da intendersi non conosciuto né ricevuto).
3) Fase processuale. Infine, i giudici affermano che, per consentire al giudice di dirimere la controversia, in caso di inerzia nelle precedenti fasi istruttoria e/o impositiva, l’amministrazione deve provare la corretta quantificazione dei maggiori ricavi accertati, producendo - oltre alle note tecniche e metodologiche - anche le tabelle dei coefficienti e la lista delle variabili applicative.