Controlli e liti

Studi di settore, presunzioni qualificate solo tramite il contraddittorio

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di Roberto Bianchi

Le informazioni ritraibili dagli studi di settore conseguono il significato di presunzioni qualificate in merito alla sussistenza di un reddito superiore a quello dichiarato, in conseguenza all’espletamento del contraddittorio con il contribuente, al quale è attribuita la facoltà di rappresentare la sussistenza di particolari ragioni in grado di giustificare le dinamiche dello scostamento rispetto ai risultati generati dallo studio di settore, con il consequenziale dovere, gravante sull’amministrazione finanziaria, di raffigurare le ragioni per le quali sono state trascurate le contestazioni formulate dal contribuente. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 11067/2018.

L’agenzia delle Entrate ha notificato a una Srl, esercente attività di lavorazione per conto di terzi nel settore metalmeccanico, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 con il quale, facendo applicazione degli studi di settore, ha rideterminato il reddito di impresa in Euro 559.030 a fronte del reddito dichiarato di euro 344.838, con conseguente accertamento delle maggiori imposte Ires, Irap e Iva.

La società ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che ha dichiarato inammissibile il ricorso per un vizio della procura alla lite. La società ha proposto in seguito appello e, con sentenza del 2010, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, considerata insussistente la causa di inammissibilità ritenuta dalla Commissione tributaria provinciale, si è pronunciata nel merito annullando l’avviso di accertamento.

Avverso la sentenza di appello l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600/1973, dell’articolo 11 del Dl n. 69/1989, dell’ articolo 62 bis e sexies del Dl n. 331/1993 e dell’articolo 2697 Cc per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito a un punto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5 dell’articolo 360 del Cpc, mentre la Srl ha resistito con controricorso.

Per il collegio di legittimità il ricorso è risultato fondato poichè la Ctr ha annullato l’avviso di accertamento in quanto l’ufficio si è limitato a richiamare banalmente e unicamente lo studio di settore senza indicare alcun elemento di fatto o indizio tale da dimostrare l’inesattezza dei dati forniti dal contribuente.

La motivazione è risultata contrastante con il principio affermato dalla Suprema corte secondo il quale, i dati rilevabili dagli studi di settore acquisiscono valenza di presunzioni qualificate, in ordine alla sussistenza di un reddito maggiore di quello dichiarato, a seguito dell’espletamento del contraddittorio con il contribuente, il quale ha titolo per dedurre l’esistenza di quelle peculiari ragioni che, nel caso specifico, hanno giustificato lo scostamento dai risultati dello studio di settore, con il conseguente obbligo dell’Ufficio di indicare le motivazioni per le quali ha disatteso le contestazioni del contribuente (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

Tuttavia, sempre a parere del Collegio, il giudice di appello non si è attenuto al menzionato principio, affermando erroneamente che, i risultanti degli studi di settore costituiscono comunque prove presuntive prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza, a prescindere dallo svolgimento del contradditorio con il contribuente, pacificamente espletato nel caso in esame come si può agevolmente evincere dalla sentenza impugnata.

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