Su benzina e gasolio corrispettivi telematici solo nei distributori hi-tech
Memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi dal primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio nei confronti di soggetti non passivi d'imposta, solo per i distributori a elevata automazione.
Dal prossimo primo luglio parte la fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, nei confronti di soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, salvo slittamenti o proroghe o, comunque, altri interventi normativi che potrebbero essere disposti.
Nei confronti, invece, dei cessionari non soggetti passivi d'imposta, ossia privati, non vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica come non vi è l'obbligo di certificare l'acquisto con scontrino o ricevuta fiscale, visto che l'articolo 2, primo comma, lettera b, del Dpr 696/1996, come modificato dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), stabilisce l'esonero dall'emissione di qualsiasi tipo di certificazione per «le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione».
Tale esonero, però, non dispensa i cedenti di benzina e gasolio dal memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi a partire dal primo luglio 2018. Tale obbligo, prescritto sempre dalla legge di Bilancio 2018, scatterà, appunto, dal primo luglio prossimo, in concomitanza con l'obbligo di fatturazione elettronica.
Il provvedimento del 28 maggio scorso, emanato proprio per disciplinare le modalità di invio dei corrispettivi in questione, fa innanzitutto presente che l'obbligo in commento riguarda i corrispettivi giornalieri derivanti dalla cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Questa trasmissione telematica è effettuata alla agenzia delle Dogane e dei monopoli «in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», obbligatorio per l'esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali.
In realtà, però, il provvedimento rende obbligatorio l'invio dei corrispettivi, dal prossimo primo luglio, solo per le operazioni di cessione di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, effettuate, naturalmente, da soggetti passivi d'imposta ai fini Iva «che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante».
Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, sarà un futuro provvedimento a decretare l'obbligo graduale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con un limite massimo, stabilito dallo stesso provvedimento del 28 maggio, fissato nel primo gennaio 2020.
Per quanto riguarda i termini di invio dei corrispettivi, essi vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo, con riferimento a tutti i corrispettivi del mese precedente.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco