Su registro e abuso del diritto un chiarimento a partita in corso
In una grigia domenica di ottobre del 1993, allo stadio Zini si gioca Cremonese-Parma. La squadra emiliana difende uno striminzito 0-0 con una melina irritante, ma simile a quella vista altre volte sui campi. Ad un tratto, l’arbitro, stufo di vedere il pallone passare da un piede all’altro, fischia un fallo contro il Parma per comportamento ostruzionistico. Il direttore di gara (Nicchi di Arezzo, attuale presidente dell’Aia, ndr) non immagina che con quel fischio estemporaneo entrerà nella storia per aver vagheggiato di sanzionare nel calcio l’abuso del diritto. La “dottrina” calcistica aprì un dibattito sulla legittimità di quel comportamento, per stabilire se quella fitta rete di passaggi per mantenere il possesso del pallone avesse comunque, in concreto, realizzato una tattica contraria allo spirito di quello sport. Di fatto, quindi, si attivò un “accertamento” per abuso di passaggi e l’indagine degli organi competenti appurò che la melina difensiva, nel diminuire il tempo del possesso palla dell’avversario, protegge lecitamente un risultato. In fase offensiva, invece, utilizzare plurimi passaggi orizzontali (il cosiddetto tiki-taka, reso celebre dal Barcellona) persegue scopi altrettanto legittimi per far correre a vuoto e stancare l’avversario, per poi più facilmente segnare un gol con una rapida verticalizzazione. Si arrivò, quindi, ad una netta conclusione: una serie di passaggi è una tattica non contraria all’ordinamento ed allo spirito del calcio e si affermò chiaramente che una sequenza di passaggi non è abuso del diritto.
Raggiungere il risultato migliore è fine legittimo del football e, quindi, se il sistema offre percorsi alternativi, i calciatori possono scegliere ogni tattica non vietata.
Quello che nel calcio fu ovvio, per le imposte d’atto ha avuto bisogno di una legge e, solo grazie alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 ( legge 205/2017 ) all’articolo 20 del Tur, dal 1° gennaio il Fisco non potrà più “riqualificare” le sequenze di passaggi che, per l’imposta di registro, sono gli atti sottoposti alla registrazione.
Per anni, infatti, i contribuenti che hanno pianificato vantaggi tributari non indebiti hanno subito una impropria funzione interpretativa del Fisco che, tanto quanto fece quell’originale arbitro che ritenne abusiva la melina, ha contestato riconversioni giuridiche degli atti, con la pretesa di tassarne gli effetti economici, sanzionando, quindi, come comportamento elusivo anche quello di chi, tra percorsi alternativi legittimi, avesse scelto il più vantaggioso. Tipico il caso del conferimento d’azienda in una società conferitaria, con successiva cessione a terzi della partecipazione nella stessa. Individuando in quella sequenza di atti separati la “sostanza” di una cessione indiretta d’azienda, ad oggi il Fisco ha ritenuto di poter “fischiare” al contribuente infrazioni non previste dall’ordinamento, ma avallate dalla giurisprudenza. Come nel calcio, il legislatore ha invece ora chiarito che una sequenza di passaggi non è fallo, perché infrazione non è mai stata: la modifica, quindi, appare dirimente anche per il contenzioso in corso.
Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)