Adempimenti

Sugli Intra-2 serve una soluzione di buon senso e nel segno del «favor rei»

immagine non disponibile

di Claudio Carpentieri


Lunedì 27 febbraio scade il termine per la trasmissione del modello Intra-2 relativo agli acquisiti di beni e servizi intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2017, in un quadro di incertezza normativa e interpretativa.

Attualmente, infatti, l’obbligo di presentazione è stato eliminato dall’ articolo 4 del Dl 193/2016 per tutti i soggetti, mentre la legge di conversione del Milleproroghe - approvata definitivamente dalla Camera dei deputati giovedì ma non ancora in vigore - ripristina per il 2017 tale obbligo per tutti.

Si tratta di una incoerenza legislativa che pone due ordini di problemi.

1) Uno è transitorio: cosa occorre fare in relazione alle comunicazioni degli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel mese di gennaio 2017, considerando che la legge di conversione al Milleproroghe molto probabilmente entrerà in vigore il 27 o il 28 febbraio? Per il problema transitorio è corsa ai ripari l’agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 17 febbraio scorso , in cui ha chiarito che le operazioni effettuate nel mese di gennaio 2017 devono essere comunicate solamente dai soggetti tenuti per obbligo alla comunicazione dei dati mensili e che occorre comunicare solo gli acquisti di beni, facendo riferimento al vincolo comunitario dettato dal regolamento Ce 638/2004 del 31 marzo 2004, nei confronti del quale l’Italia non può derogare.

2) Il secondo problema, connesso comunque al primo, riguarda cosa fare a norma entrata in vigore con riferimento agli altri mesi del 2017 ovvero ai contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale del modello. L’obiettivo della norma introdotta nel decreto Mille proroghe, ha il solo fine di ripristinare per il 2017 l’obbligo di inviare i dati aventi rilevanza statistica in ragione del vincolo comunitario, dal momento che i dati fiscali indicati nei modelli Intrastat, proprio a partire dal 2017, sono comunque inclusi nelle comunicazioni dei dati delle fatture attive e passive secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4 del Dl 193/2016.

Considerando che la volontà del legislatore, resa evidente dal comunicato stampa dall’agenzia delle Entrate, dovrebbe essere quella di evitare la duplicazione dell’invio dei dati, sarebbe auspicabile arrivare a un’interpretazione secondo la quale anche in relazione ai restanti mesi dell’anno 2017 i modelli Intra-2 devono essere trasmessi solamente dai soggetti obbligati alla compilazione della parte statistica del modello, ritenendo che per gli altri soggetti la comunicazione degli Intra-2 (parte fiscale) sia effettuata attraverso gli invii dei dati delle fatture passive secondo le regole dello spesometro.

Si tratta di una soluzione al problema che, oltre ad avere una sua coerenza sotto il profilo normativo della volontà del legislatore, consente al Governo di prendere tempo per modificare sull’anno 2017 la norma alla prima occasione, per renderla corrente con gli obblighi comunitari.

Modifica normativa che sancirebbe anche definitivamente l’esclusione dalle sanzioni per tutti i soggetti non obbligati alla compilazione della parte statistica del modello, per i mancati invii del modelli Intra-2 per l’anno 2017, attraverso l’istituto del «favore rei». Per uscire definitivamente da questo pasticcio serve, quindi, ancora una soluzione interpretativa unita ad una normativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©