Adempimenti

Sui prelievi dei soci il rebus del primo anno

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di Gian Paolo Ranocchi e Paolo Meneghetti

Nell’Iri il reddito dell’impresa è tassato separatamente ad aliquota fissa (24%) dall’impresa. Gli utili realizzati e distribuiti in costanza di Iri assumono per i percettori natura di reddito d’impresa integralmente tassato Irpef e specularmente, mentre per l’impresa da cui sono prelevati, sono costi deducibili.

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I prelevamenti, in quanto deducibili dal reddito d’impresa, influiscono sul reddito tassabile Iri. Ma come vanno trattati i prelevamenti operati nel primo anno di applicazione dell’Iri? Una soluzione potrebbe essere quella di assumere per il primo anno della flat tax l’utile al lordo del prelevamento, (ma il comma 1 del nuovo articolo 55-bis del Tuir sembra ostare a questa soluzione).

2
Ci si chiede se i prelevamenti nell’Iri debbano rispecchiare la caratura della partecipazione del socio percettore. Per il comma 5 dell’articolo 55-bis del Tuir, l’Iri esclude l’applicazione dell’articolo 5 del Tuir (trasparenza) «limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito a prescindere dalla sua percezione». La presunzione di proporzionalità ai conferimenti dovrebbe quindi operare per i prelevamenti effettuati in costanza di regime Iri.

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I prelevamenti operati dall’imprenditore o dai soci in costanza di regime Iri si considerano prioritariamente effettuati, se esistono, dalle riserve formate con gli utili già tassati per trasparenza. Sarebbe opportuno venisse chiarito che questa presunzione può essere comunque superata consentendo di addebitare i prelevamenti anche alle riserve formate con utili assoggettati a Iri, pur in presenza di riserve già tassate per trasparenza.

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