Sul documento errato deve attivarsi il destinatario
L’invio al cessionario errato
D Se si riceve una fattura per operazione inesistente, oppure emessa a cessionario errato, come bisogna comportarsi?
r La procedura di invio e ricezione della fattura elettronica B2B e B2C non consente di rifiutare tramite Sdi una fattura elettronica ricevuta, seppure non corretta, a differenza di quanto accade per la Pa. In particolare, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la pubblicazione di una Faq sul proprio sito, il cessionario-committente, destinatario della fattura errata, potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente solo tramite i canali tradizionali (ad esempio via email, telefono, servizio postale). Pertanto, il destinatario dovrà necessariamente attivarsi e chiedere al fornitore l'emissione di una nota di credito, anch’essa elettronica, a storno della fattura erroneamente emessa. L’ipotesi del cessionario errato può verificarsi, dato che lo Sdi non effettua alcun controllo di coerenza tra partita Iva-codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto destinatario. Di conseguenza, se il fornitore indica erroneamente nella fattura il numero di partita Iva di un altro soggetto, lo Sdi non procederà allo scarto della fattura; quest’ultimo avrà luogo, invece, in caso di partita Iva o codice fiscale inesistente in anagrafe tributaria.
Federica Polsinelli
Benedetto Santacroce
Il bollo virtuale
D La dicitura «Bollo assolto virtualmente Dm 17/06/2014» è ancora un elemento obbligatorio da inserire nella fattura elettronica? Se sì, dove? Non è stato previsto un campo apposito nel tracciato?
r L’indicazione e l’importo del bollo assolto secondo le modalità previste dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 devono essere inserite nel campo 2.1.1.6 («DatiBollo»), del formato tabellare allegato al provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757.
Giorgio Confente
Emissione e liquidazione Iva
D Per fare una fattura differita delle consegne effettuate in novembre, elaboro la fattura e la spedisco allo Sdi il 2 dicembre. Può essere solo quest’ultima la data fattura? Si può datare 30 novembre? Non tutti i gestionali permettono di far confluire una fattura datata in un mese nella liquidazione Iva del mese precedente.
rL’articolo 21 del Dpr 633/1972 in materia di fatturazione delle operazioni attive, è stato di recente aggiornato dall’articolo 11 del Dl 119/2018. In particolare, il comma 2 prevede che la fattura indichi la data di emissione e «la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura». Il successivo comma 4 dello stesso articolo 21 prevede che la fattura sia emessa «entro dieci giorni dall'effettuazione dell’operazione». Questi adeguamenti normativi sono dettati dalla necessità di favorire i contribuenti nella fase di transizione verso la fatturazione elettronica. fatte queste premesse, la fattura potrà indicare come data di emissione il 2 dicembre, ma come data di effettuazione dell’operazione dovrà indicare il 30 novembre. Il problema segnalato dal lettore è reale. Infatti datando la fattura con la data di emissione, non si riesce per buona parte dei gestionali a considerare l’Iva a debito nel mese di novembre che è quello di effettuazione della operazione. Bisognerebbe precisare, dunque, che i dieci giorni sono il termine per la trasmissione della fattura e non per l’emissione. Nel caso prospettato, la fattura sarebbe datata 30 novembre, e l’Iva a debito cadrebbe nel mese di competenza per l’Iva dovuta.
Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni
Ricevuta per riparazione auto
D Nel caso di un cliente obbligato a emettere la ricevuta fiscale, in base all’articolo 1, comma 2, lettera b), del Dm 2 luglio 1980 (lavorazione, riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli e loro parti, attività di lavorazione, riparazione e manutenzione di autoveicoli), la ricevuta fiscale è integralmente sostituita dalla fattura elettronica? E nel caso di corrispettivo non pagato al momento dell’ultimazione della prestazione?
r Con l’avvento della fattura elettronica nulla cambia per le ricevute fiscali, che devono essere emesse «all’ultimazione della prestazione», anche se il corrispettivo non è pagato. Se è richiesta la fattura, questa dovrà essere emessa in formato Xml via Sdi.
luca de stefani