Adempimenti

Sull’Irap delle società agricole l’ennesimo «tradimento» del Fisco semplice

di Gian Paolo Tosoni


Viene lo sconforto nel vedere i contribuenti (le società diverse dalla quelle semplice) che svolgono attività agricola, che per la verifica del diritto dovuto alla Camera di commercio (poche centinaia di euro), debbano presentare la dichiarazione Irap relativa ad una imposta per loro abolita.

Non si contano tanti sono, i provvedimenti legislativi nella cui rubrica si legge «semplificazioni tributarie», ma poi l’Amministrazione costringe migliaia di contribuenti a predisporre la dichiarazione ai fini dell’abolita imposta regionale, per controllare il fatturato ai fini della determinazione del diritto camerale, dato rilevabile facilmente da altri documenti disponibili.

La risoluzione 93/E/2017 precisa infatti che i soggetti per i quali il diritto camerale viene calcolato in base al fatturato, compilano la sezione del modello Irap riportando sia i dati fiscali relativi alla attività soggetta a imposta sia quelli relativi alla attività esclusa. Quindi la stragrande maggioranza delle società che svolgono attività agricola rientrante interamente nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir) , devono comunque compilare la dichiarazione Irap anche per la attività non soggetta al tributo regionale. Ovviamente l’imposta non è dovuta e la risoluzione fornisce le istruzioni per precisare che, dopo la compilazione della relativa sezione (sezione prima: società di persone; sezione seconda: società di capitali), nel quadro RI in corrispondenza della aliquota d’imposta si riporta “zero” e questo manda in bianco le caselle successive.

Tutto questo perché il diritto dovuto alla Camera di commercio per le società di persone si determina in base a una aliquota stabilita per scaglioni sull’ammontare dei ricavi riportati nel rigo IP1 del modello Irap (circolare del ministero dello Sviluppo economico 19230 del 3 marzo 2009). Lo stesso dato dei ricavi si riporta anche nel rigo RS116 per le società in contabilità ordinaria ovvero nel rigo RG2 per i soggetti in contabilità semplificata.

Analogo problema si presenta per le società di capitali; anche in questo caso l’agenzia delle Entrate vuole la dichiarazione Irap con il calcolo del valore della produzione senza applicazione dell’Imposta. Per il diritto camerale la base di calcolo è rappresentata dai ricavi rilevabili nei righi IP 13 (ricavi dalle vendite e delle prestazioni) e del rigo IP 17 (altri ricavi e proventi). Si tratta degli importi iscritti nelle voci di bilancio A1 ed A5 del conto economico ed i bilanci sono depositati presso le Camere di commercio nel Registro delle imprese; in alternativa nella denuncia dei redditi delle società di capitali e cooperative i ricavi si riportano nel rigo RS 107. Le differenze con il dato Irap sono insignificanti ricordando che le aliquote del diritto camerale vanno dallo 0,015% allo 0,003% e quindi le differenza sono impercettibili.

Insomma si poteva facilmente trovare un’alternativa, rilevando nella dichiarazione dei redditi o nei bilanci il “fatturato” per la determinazione del diritto camerale senza obbligare le società a predisporre e trasmettere una dichiarazione per una imposta che non c’è più, i cui costi di redazione spesso risulteranno superiori al diritto camerale.
Peraltro non è facile individuare la sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione Irap 2017. La sanzione non può essere certo rapportata all’imposta visto che non c’è; rimane la sanzione generica (da 250 a 1.000 euro) ma con seri dubbi sulla legittimità della applicazione (articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997) non incidendo sulla determinazione dell’imposta. L’omessa dichiarazione non rende applicabile nemmeno la sanzione sul diritto camerale (dal 20 al 100% prevista dal Dm 54/2005) in quanto tale sanzione colpisce soltanto l’ omesso versamento del contributo medesimo.
Persone fisiche e società che svolgono le attività rientranti esclusivamente nel reddito agrario sono almeno loro esonerate dal presentare la dichiarazione Irap essendo il diritto camerale stabilito in misura fissa.

Magra consolazione per le società agricole che hanno inavvertitamente versato l’acconto Irap per l’anno 2017, le quali comunque avrebbero predisposto la dichiarazione per recuperare il credito mediante rimborso o compensazione orizzontale (sezione seconda del quadro IR).

La risoluzione n. 93/E/2017

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